Il MEF può ricorrere in cassazione per la segreteria della Corte di giustizia tributaria (Cass. civ. Sez. 5 n. 9819 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributo unificato, gli atti impositivi sono autonomamente impugnabili nei confronti della cancelleria o segreteria dell’ufficio giudiziario che li ha emessi, unico legittimato processuale passivo nelle fasi di merito. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, cui fa capo la predetta cancelleria o segreteria quale organo periferico, è privo di legittimazione passiva nei giudizi di merito. Tuttavia, il difetto di legittimazione passiva del Ministero, ove dichiarato con sentenza passata in giudicato, non preclude al medesimo la legittimazione a proporre ricorso per cassazione, in quanto, ai sensi dell’art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 11 r.d. n. 1611/1933, tale legittimazione spetta in via esclusiva al Ministero, quale titolare del rapporto giuridico controverso. I vizi propri dell’invito al pagamento dell’integrazione del contributo unificato non sono deducibili come vizi del successivo provvedimento di irrogazione della sanzione, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa solo con la notificazione di quest’ultimo atto.
Il Fatto
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze proponeva ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che aveva accolto l’appello del contribuente in materia di sanzione per l’omesso versamento del contributo unificato. Il contribuente resisteva con controricorso, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione del Ministero a proporre impugnazione, atteso che il giudizio di merito era stato instaurato nei confronti della sola Corte di giustizia tributaria, che aveva emesso l’invito al pagamento del contributo.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva che, sebbene nei giudizi di merito concernenti il contributo unificato la legittimazione passiva spetti esclusivamente alla cancelleria o segreteria dell’ufficio giudiziario che ha emesso l’atto, tale disciplina non si applica al giudizio di cassazione. Le segreterie delle Corti di giustizia tributaria costituiscono meri organi periferici del Ministero dell’Economia e delle Finanze, privi di soggettività giuridica a rilevanza esterna. La capacità di stare in giudizio riconosciuta a tali uffici nei gradi di merito ha carattere derogatorio e non trova applicazione in cassazione, ove si applicano le norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili.
Ne consegue che la legittimazione a proporre ricorso per cassazione spetta in via esclusiva al Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore, quale titolare del rapporto giuridico controverso, ai sensi dell’art. 11 r.d. n. 1611/1933. L’eccezione di difetto di legittimazione del Ministero è pertanto respinta.
Nel merito, la Corte accoglie il primo motivo di ricorso. L’invito al pagamento dell’integrazione del contributo unificato ex art. 248 d.P.R. n. 115/2002 è il necessario antecedente logico-giuridico del provvedimento di irrogazione della sanzione ex art. 16, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002. I vizi propri dell’invito, concernenti la quantificazione dell’integrazione, non possono essere dedotti come profili di illegittimità derivata del successivo provvedimento sanzionatorio, unico atto impugnato.
La Corte di merito avrebbe dovuto esaminare esclusivamente i vizi propri dell’atto impugnato e quelli relativi all’atto presupposto, ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, salvo che il contribuente fosse venuto a conoscenza della pretesa solo con la notificazione dell’atto impugnato. La sentenza è cassata con rinvio, con assorbimento degli altri motivi.
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Nota della Redazione
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