Giudicato esterno e omessa notifica degli atti presupposti in materia di riscossione (Cass. civ. Sez. V n. 32381 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di disconoscimento della conformità all’originale di documenti prodotti in copia, la contestazione non può essere formulata con clausole di stile o generiche, ma deve indicare in modo chiaro e circostanziato il documento e gli aspetti per i quali se ne assume la difformità. Anche in presenza di disconoscimento, il giudice non è vincolato e può apprezzare l’efficacia rappresentativa della riproduzione, accertando la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Quanto all’efficacia ultrattiva del giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico e uno sia definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto su un punto fondamentale comune preclude il riesame dello stesso punto nel giudizio successivo, ancorché con finalità diverse. Il giudice di appello che ometta di esaminare l’eccezione di giudicato esterno ritualmente dedotta con la memoria illustrativa incorre in vizio di omessa pronuncia.
Il Fatto
Una società ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva rigettato l’appello, confermando la decisione di primo grado che aveva disatteso l’impugnazione di un preavviso di iscrizione ipotecaria fondato su presupposte cartelle di pagamento. La società lamenta, tra l’altro, che il giudice del gravame abbia posto a fondamento della decisione documentazione relativa agli atti di notifica, oggetto di espresso disconoscimento già in primo grado.
Con un secondo motivo deduce la violazione dell’art. 2909 cod. civ. e degli artt. 112, 115 e 329 cod. proc. civ., assumendo che il giudice del gravame abbia esaminato solo l’eccezione formulata con l’atto di appello, omettendo del tutto di valutare quella spiegata con le memorie illustrative e relativa a un diverso giudicato esterno formatosi su altre cartelle di pagamento. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è destituito di fondamento. La Corte rileva che il giudice del gravame non ha omesso di pronunciare sul disconoscimento, avendo esaminato la documentazione offerta al processo, anche in formato telematico, accertandone implicitamente ma inequivocamente i contenuti. Quanto alla contestazione della conformità all’originale, la Corte ribadisce che essa non può avvenire con formule generiche, ma va operata, a pena di inefficacia, con l’indicazione specifica del documento contestato e degli aspetti di difformità.
La stessa contestazione di parte, inoltre, non vincola il giudice, che può apprezzare l’efficacia rappresentativa della riproduzione e accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova. Nel caso di specie, nessuna specifica contestazione risulta allegata, poiché il disconoscimento si è risolto in una formula solo autoproclamata.
Il secondo motivo è invece fondato. Preliminarmente, la Corte esclude che il giudicato possa ritenersi formato su una pronuncia che si è limitata a dichiarare la cessazione della materia del contendere, limitandosi l’efficacia di giudicato al solo venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, secondo il principio già affermato dalle Sezioni Unite n. 1048 del 2000.
Diversamente, la questione relativa alla sentenza della Commissione tributaria provinciale n. 3567/2020 era stata effettivamente posta con la memoria depositata nel grado di appello e la gravata pronuncia non ne ha svolto alcun esame, rilevando l’eccezione rispetto a cartelle diverse da quella già oggetto di altra decisione. La Corte richiama quindi il principio di diritto secondo cui l’omessa notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale, con la possibilità per il contribuente di impugnarlo cumulativamente, nonché l’efficacia ultrattiva del giudicato, che preclude il riesame del punto di diritto già accertato anche in un giudizio con finalità diverse, secondo le Sezioni Unite n. 13916 del 2006.
La sentenza è pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che procederà al riesame della controversia con riferimento all’eccezione di giudicato esterno.
Nota della Redazione
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