Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica del docente (TAR Toscana n. 1410 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., accerta l’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario e ordina l’esecuzione nel termine di trenta giorni. La perdurante inerzia dopo la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 integrano i presupposti dell’ottemperanza. Il Tribunale può nominare sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, per il caso di ulteriore inadempienza, senza necessità di una nuova istanza. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei procuratori antistatari.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 176 del 23 aprile 2024, emessa dal Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, che le aveva riconosciuto il diritto a usufruire del beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma complessiva di € 2.000,00 e delle spese di lite.

Non avendo l’amministrazione provveduto, la ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato, chiedendo anche il pagamento degli interessi legali e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. Il Ministero, pur ritualmente evocato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità. Dagli atti risulta che la sentenza ottemperanda è stata notificata al Ministero presso la sede reale in data 7 maggio 2024 e che è inutilmente decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La sentenza è inoltre passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Pisa il 19 marzo 2025.

Nel merito, il ricorso è fondato. Non risulta dagli atti che la sentenza sia stata eseguita. Il Collegio ordina pertanto al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ove non abbia già provveduto, di dare esecuzione al giudicato entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, corrispondendo alla ricorrente la somma liquidata.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo il decorso inutile del termine assegnato al Ministero, a tutti gli adempimenti necessari e al pagamento delle somme ancora dovute.

Quanto alle spese del giudizio, il Collegio le pone a carico del Ministero soccombente, liquidandole in complessivi € 800,00 oltre rimborso del contributo unificato e accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituitisi antistatari. Nella determinazione il Tribunale tiene conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità, anche in relazione ai numerosi, analoghi precedenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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