Chargeback e risarcimento: prova del nesso causale e del danno (ABF Collegio di Roma n. 289 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile, ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 11/2010, della corretta esecuzione dell’ordine ricevuto, salvo prova che il beneficiario abbia ricevuto l’importo. La valutazione della condotta dell’intermediario si misura su indici concreti: diligenza professionale nell’esecuzione, rispetto delle condizioni contrattuali e attivazione per il recupero della somma. La domanda di risarcimento del danno patrimoniale presuppone però la dimostrazione del pregiudizio effettivamente patito e del nesso causale con la condotta ascritta all’intermediario. Il danno non è in re ipsa e la sua prova non può essere sostituita dalla sola allegazione della perdita economica.

Il Fatto

Il ricorrente aveva acquistato con la moglie un pacchetto turistico in India del Sud per complessivi euro 7.300,00 e aveva eseguito, tramite carta, due pagamenti di euro 25,10 ciascuno in favore del Ministero degli Affari Interni dell’India per il visto turistico. Le operazioni risultavano andate a buon fine e regolarmente addebitate.

All’atto del check-in, in data 09.02.2025, al ricorrente veniva impedita la partenza perché i visti elettronici non risultavano emessi: dal portale dell’eVISA emergeva il mancato ricevimento del pagamento della tassa. La banca, attivata la procedura di chargeback, rimborsava in data 02.04.2025 l’importo delle due operazioni. Il ricorrente chiedeva allora all’Arbitro il risarcimento del danno patrimoniale pari all’intero costo del viaggio, lamentando la perdita dell’importo versato all’agenzia.

La motivazione del Collegio

Il Collegio individua l’oggetto della controversia nella sola domanda risarcitoria per i danni economici conseguenti alla mancata partenza. La questione giuridica centrale riguarda l’imputabilità del pregiudizio al prestatore di servizi di pagamento, una volta accertato che le somme sono state restituite mediante storno.

Il parametro normativo è offerto dall’art. 25 del d.lgs. n. 11/2010, che pone in capo al prestatore di servizi di pagamento del pagatore la responsabilità per la corretta esecuzione dell’ordine ricevuto, salvo prova che il beneficiario abbia ricevuto l’importo. Su questa base il Collegio verifica la condotta dell’intermediario attraverso indici elaborati dalla stessa giurisprudenza arbitrale: la diligenza professionale nell’esecuzione dell’ordine, il rispetto delle condizioni contrattuali e l’attivazione per il recupero della somma.

Tutti questi indici risultano rispettati. La banca ha dato seguito all’ordine di pagamento impartito dal cliente e, di fronte alla mancata ricezione dell’operazione, ha disposto l’immediato rimborso attraverso la procedura di chargeback, conclusasi positivamente con lo storno in favore del ricorrente e con l’utilizzo dello stesso codice ARN generato dal buon esito dei pagamenti. Non è dunque configurabile alcuna forma di responsabilità o di negligenza professionale dell’intermediario.

Il Collegio affronta poi il profilo del danno. Il ricorrente aveva prodotto il pacchetto turistico e i bonifici di acconto e saldo, ma ciò non basta: occorreva dimostrare che il mancato accredito aveva determinato la reiezione delle domande di visto e, soprattutto, il nesso causale tra l’asserita condotta negligente e il pregiudizio invocato. Richiamando propri precedenti (Collegio di Roma n. 13622/2021; in senso conforme Collegio di Milano n. 9014/2022), il Collegio ribadisce che la prova del danno non è in re ipsa, dovendosi dimostrare il pregiudizio concretamente patito e il legame causale con la condotta contestata.

Poiché il ricorrente non ha provato né la natura e l’entità del pregiudizio né il nesso causale, e poiché l’intermediario ha comunque agito in conformità alle condizioni contrattuali, il ricorso non merita accoglimento. La domanda di risarcimento dei euro 7.300,00 viene pertanto respinta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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