Vishing e bonifico cliente restano fuori dalle operazioni non autorizzate (ABF Collegio di Roma n. 2899 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando il cliente dispone materialmente l’operazione, anche se indotto da un truffatore, non ricorre un’operazione non autorizzata e non trovano applicazione gli artt. 10 ss. del d.lgs. n. 11/2010. La condotta dell’intermediario resta tuttavia scrutinabile alla luce delle regole generali del diritto delle obbligazioni, sotto il profilo del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, integrati dal principio di buona fede, con possibile concorso di colpa ex art. 1227 c.c. Il cliente che, vittima di vishing, segua pedissequamente le istruzioni di un sedicente operatore e comunichi i codici di sicurezza tiene un contegno gravemente colposo, idoneo a escludere il rimborso in assenza di un contributo causale dell’intermediario.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un rapporto di conto corrente, riceve un SMS apparentemente riconducibile alla banca, con cui lo si avvisa del blocco di un bonifico disposto nella stessa mattinata. Contatta il numero indicato nel messaggio e parla con un soggetto qualificatosi come operatore della polizia postale, che prospetta un tentativo di frode e propone di sbloccare l’importo con un’ulteriore operazione.

Il truffatore fa pervenire al cliente i codici per il cambio della password e per il rimborso di un buono fruttifero da euro 5.200,00; l’istante li comunica, consentendo il completamento delle operazioni. Recatosi in filiale, viene nuovamente contattato e dispone un bonifico seguendo le istruzioni telefoniche, restando in contatto fino alle 19.50. Solo dopo si avvede del raggiro; il numero verde non è più raggiungibile perché il servizio è attivo fino alle 19.00. Chiede il rimborso integrale dell’operazione contestata, pari a euro 20.000,00. La banca resiste, eccependo la condotta incauta del cliente che ha vanificato ogni presidio di sicurezza.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’operazione. Poiché il bonifico è stato disposto in prima persona dal ricorrente, non si configura un utilizzo fraudolento e non opera la disciplina degli artt. 10 ss. del d.lgs. n. 11/2010: l’esecuzione materiale della transazione da parte del cliente impedisce di qualificarla come operazione non autorizzata.

Tale rilievo non esaurisce il vaglio. La condotta dell’intermediario può essere scrutinata secondo le regole generali del diritto delle obbligazioni, sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali integrati dal principio di buona fede, richiamando artt. 1375, 1176, comma 2, e 1218 c.c. e la possibilità di un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. Il Collegio cita sul punto Collegio di Napoli n. 6488/2023, Collegio di Milano n. 8435/23, Collegio di Torino n. 15116/2022 e Collegio di Roma n. 2531/2024.

Passando ai fatti, l’SMS da cui è partita la frode risulta provenire da un numero privato, non riconducibile alla banca, di cui reca la denominazione solo nel corpo dell’avviso. Non è inserito in coda a precedenti messaggi genuini e presenta evidenti errori grammaticali e di sintassi. Da qui la qualificazione dell’accaduto come phishing telefonico, o vishing.

Il carattere anomalo delle richieste avrebbe dovuto indurre il cliente a non seguire le indicazioni degli ignoti interlocutori. Il Collegio ravvisa pertanto un contegno gravemente colposo nella protezione delle credenziali di sicurezza personalizzate, richiamando Collegio di Roma n. 6036/2022. Nel caso concreto, inoltre, non emerge alcun contributo causale dell’intermediario alla realizzazione della frode.

Il ricorso è dunque respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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