Frode informatica su carta di debito e rimborso transattivo (ABF Collegio di Milano n. 4088 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio davanti all’ABF avente ad oggetto il rimborso di un’operazione di pagamento disconosciuta, qualora l’intermediario provi di aver rimborsato l’importo richiesto, unitamente agli oneri di proposizione del ricorso, in forza di un accordo transattivo sottoscritto dal ricorrente e di averne dato evidenza dell’avvenuto accredito, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere. La circostanza che il rimborso sia intervenuto dopo la proposizione del ricorso, e senza assunzione di responsabilità, non impedisce la declaratoria, esaurendo l’accordo l’interesse sostanziale del ricorrente. La valutazione in ordine alla regolare autenticazione delle operazioni e all’eventuale colpa grave dell’utilizzatore resta assorbita dall’avvenuta definizione transattiva del rapporto.
Il Fatto
Con ricorso del 2 dicembre 2025, la ricorrente ha rappresentato di aver subito una frode informatica, verosimilmente riconducibile al phishing, concretatasi in un pagamento online di € 110,00 per l’acquisto di due biglietti relativi a un concerto su una nota piattaforma di e-commerce. L’operazione, eseguita il precedente 10 ottobre 2025 tramite la carta di debito intestata alla cliente e emessa dall’intermediario, è stata disconosciuta. La ricorrente ha imputato all’intermediario di non aver impedito l’accesso fraudolento al proprio sistema informatico, chiedendo il rimborso dell’importo, gli interessi legali e le spese di lite.
L’intermediario, nelle controdeduzioni, ha esposto di aver rimborsato alla cliente, successivamente alla proposizione del ricorso, la somma di € 100,00 a titolo transattivo, comprensiva degli oneri di proposizione del ricorso all’ABF, allegando copia dell’accordo transattivo sottoscritto dalla cliente. Ha quindi chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha ricostruito la questione sottoposta, relativa alla rimborsabilità della somma sottratta mediante un’operazione disconosciuta, evidenziando che alla data dell’operazione era vigente il D. Lgs. n. 11/2010, modificato a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 218/2017 di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 (c.d. PSD II). La valutazione della responsabilità reciproca avrebbe dovuto svilupparsi su entrambi i profili dell’onere probatorio, ossia l’accertamento della regolare autenticazione ed esecuzione delle operazioni di pagamento e l’accertamento dell’eventuale colpa grave dell’utilizzatore.
Tali valutazioni sono tuttavia risultate superflue. Il Collegio ha rilevato, dalla documentazione versata in atti, che la resistente, dopo la proposizione del ricorso, a titolo conciliativo e senza assunzione di responsabilità alcuna, ha rimborsato l’importo di € 100,00 unitamente alle spese di presentazione del ricorso all’ABF. L’intermediario ha fornito evidenza dell’avvenuto accredito della somma complessiva sul conto di corrispondenza della ricorrente.
È stata altresì allegata copia dell’accordo transattivo sottoscritto dalla cliente l’8 gennaio 2026, con cui la medesima si impegnava a presentare al Collegio formale rinuncia alla controversia. Da tali circostanze il Collegio ha fatto discendere la cessazione della materia del contendere, esaurendo il rimborso transattivo l’interesse sostanziale sotteso al ricorso.
Nota della Redazione
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