Cessione del quinto estinta anticipatamente rimborso costi upfront e indennizzo entro soglie (ABF Collegio di Palermo n. 3932 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di finanziamento stipulati anteriormente al 25 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi upfront, secondo il criterio integrativo determinato dal Collegio decidente in via equitativa. L’art. 125-sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor e della Corte cost. n. 263/2022, non consente di escludere la riduzione dei costi istantanei. L’indennizzo per estinzione anticipata previsto in contratto entro le soglie di legge è dovuto, salvo che il ricorrente alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, esso sia privo di oggettiva giustificazione. Le imposte e gli oneri erariali non sono rimborsabili.
Il Fatto
Il ricorrente espone di avere estinto anticipatamente nel 2020, in corrispondenza della rata n. 48, un finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio sottoscritto nel 2016. Chiede il rimborso complessivo di € 2.202,94, oltre interessi legali, a titolo di spese fisse, commissioni, imposta e tasse, la restituzione della commissione di estinzione anticipata di € 186,91 e € 250,00 per l’assistenza professionale.
L’intermediario eccepisce il difetto di legittimazione passiva per la restituzione degli oneri di intermediazione e, nel merito, sostiene che il contratto individua analiticamente le voci non soggette a rimborso, offrendo in via transattiva € 272,83.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva. Secondo l’orientamento del Collegio di coordinamento (dec. n. 6816/2018), l’indebito e la conseguente obbligazione restitutoria sorgono al momento dell’estinzione, quando il mutuatario corrisponde l’intero importo del conteggio estintivo; obbligato è dunque l’accipiens, cioè chi riceve quel pagamento.
Nel merito, il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 11-octies del d.l. n. 73/2021, introdotto dalla legge di conversione n. 106/2021, aveva differenziato la disciplina dei contratti stipulati prima e dopo la sua entrata in vigore. La Corte cost. n. 263/2022 ha dichiarato incostituzionale la norma limitatamente alle parole relative alle disposizioni secondarie della Banca d’Italia, affermando che l’interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall’ABF e dalla giurisprudenza di merito, non era contra legem ma doverosa.
Restano perciò fermi i principi del Collegio di coordinamento (dec. n. 26525/2019): il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi upfront, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi valgono gli orientamenti consolidati. Tali principi non sono mutati per effetto dell’art. 27 del d.l. n. 104/2023.
Poiché manca in atti la descrizione delle clausole contrattuali, nonostante la sospensione disposta il 23.01.2026 e il termine assegnato alle parti, il Collegio applica gli orientamenti condivisi per i contratti dello stesso anno e del medesimo intermediario: le commissioni di gestione e gli oneri di rete distributiva hanno natura recurring, le commissioni di attivazione sono qualificate upfront. Non sono invece rimborsabili le imposte e gli oneri erariali, per l’orientamento conforme dei Collegi.
Quanto alla commissione di estinzione, la domanda è respinta. La vita residua supera un anno e non ricorrono le ipotesi di esclusione dell’art. 125-sexies, comma 3, TUB: l’importo rimborsato corrisponde all’intero debito residuo ma non è pari o inferiore a 10.000 euro. Il Collegio richiama la dec. n. 5909/2020 del Collegio di coordinamento sull’onere di allegazione e prova a carico del ricorrente e la dec. n. 11679/2021 sulla nozione di importo rimborsato in anticipo. Il ricorrente non ha contestato i criteri di calcolo né allegato specificamente l’ingiustificatezza dell’addebito.
Sono infine respinte la domanda di restituzione di quote di ammortamento, priva di prova, e quella per le spese di assistenza professionale: secondo la dec. n. 4580/2025 del Collegio di coordinamento manca l’oggettiva necessità del ricorso a un legale, non emergendo comportamenti gravemente scorretti né questioni complesse, e difetta comunque la prova del danno. Il ricorso è accolto in parte, con restituzione di € 1.723,66 oltre interessi legali dal reclamo.
Nota della Redazione
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