Prescrizione e proscioglimento nel merito: regola per le statuizioni civili (Cass. pen. Sez. 4 n. 9213 del 10.03.2026)
Il giudice d’appello, intervenuta la prescrizione, deve valutare la responsabilità penale dell’imputato secondo il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio qualora l’impugnazione sia finalizzata all’esclusione della penale responsabilità, ancorché il giudizio prosegua per le sole statuizioni civili.