Inutilizzabili le dichiarazioni raccolte dall’investigatore privato, anche nel giudizio abbreviato (Cass. pen. Sez. 3 n. 8019 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 391-bis, comma 1, cod. proc. pen. attribuisce all’investigatore privato il solo potere di procedere a un colloquio non documentato con le persone in grado di riferire circostanze utili alle indagini, riservando esclusivamente al difensore o al suo sostituto la facoltà di chiedere una dichiarazione scritta o informazioni da documentare ai sensi dell’art. 391-ter cod. proc. pen.. Le dichiarazioni scritte o le informazioni documentate in atto scritto raccolte da un investigatore privato sono affette da inutilizzabilità assoluta, trattandosi di atto formato da un soggetto mai legittimato a confezionarlo e, quindi, frutto della violazione di un divieto probatorio. Tale inutilizzabilità è rilevabile anche nel giudizio abbreviato ai sensi dell’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen.. L’omesso avvertimento ai prossimi congiunti dell’imputato della facoltà di astenersi dal deporre determina, invece, una nullità relativa, eccepibile a pena di decadenza ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen..
Il Fatto
La Corte d’appello di Catanzaro aveva confermato la sentenza di assoluzione dell’imputato dal reato di violenza sessuale aggravata, perché il fatto non sussiste. La decisione si fondava, in particolare, sul giudizio di inattendibilità del racconto della persona offesa, ritenuto contraddetto dalle dichiarazioni rese dal fratello e dalla moglie dell’imputato, presenti sul luogo dei fatti. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la parte civile costituita, deducendo l’inutilizzabilità delle dichiarazioni di questi ultimi, raccolte nel corso di indagini difensive da un investigatore privato e non dal difensore.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, ravvisando il carattere decisivo della questione relativa all’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti. La sentenza impugnata aveva posto a fondamento del giudizio di inattendibilità della persona offesa, unica prova diretta a carico dell’imputato, proprio il contrasto tra il suo racconto e quello dei congiunti. L’eventuale inutilizzabilità di queste ultime dichiarazioni avrebbe, quindi, una ricaduta dirimente sulla tenuta dell’intero impianto motivazionale.
Nel merito, la Corte ha affermato il principio per cui l’investigatore privato non è legittimato a formare atti di indagine consistenti in dichiarazioni scritte o in informazioni documentate. L’art. 391-bis, comma 1, cod. proc. pen. limita il suo potere a un mero colloquio non documentato, mentre la facoltà di richiedere dichiarazioni da verbalizzare è riservata in via esclusiva al difensore o al suo sostituto dal successivo comma 2. La violazione di tale divieto comporta, ai sensi del comma 6 dell’articolo citato, l’inutilizzabilità dell’atto, che è assoluta e non sanabile, difettando in capo all’investigatore privato alcuna abilitazione a compiere l’attività.
La Corte ha precisato che la natura radicale dell’inutilizzabilità rende superfluo l’esame dei limiti alla rilevabilità previsti dall’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. per il giudizio abbreviato. Tale disposizione, infatti, consente in ogni caso di rilevare le inutilizzabilità derivanti dalla violazione di un divieto probatorio, ipotesi che ricorre quando l’atto è formato da un soggetto cui la legge preclude in assoluto tale facoltà.
Quanto alla dedotta nullità per il mancato avvertimento della facoltà di astenersi, la Corte l’ha ritenuta preclusa. L’omissione dell’avvertimento ai prossimi congiunti dell’imputato integra una nullità relativa, che deve essere eccepita tempestivamente a pena di decadenza. Nella specie, la parte civile non aveva documentato di aver proposto l’eccezione, né gli atti di merito ne davano conto. Accolto il ricorso, la Corte ha disposto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen., ferma restando l’assoluzione penale.
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Nota della Redazione
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