Rinnovazione istruttoria nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. (Cass. civ. Sez. 3 n. 5684 del 12.03.2026)
Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., il giudice non è tenuto a rinnovare l’istruttoria già svolta in sede penale: le prove sono utilizzabili come atipiche, mentre i dubbi sull’imparzialità del c.t.u. vanno fatti valere con la ricusazione.