Prescrizione e proscioglimento nel merito: regola per le statuizioni civili (Cass. pen. Sez. 4 n. 9213 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando, in grado di appello, sopravvenga una causa di estinzione del reato e l’impugnazione dell’imputato sia finalizzata all’esclusione della propria penale responsabilità, la regola di giudizio applicabile per la decisione sulle statuizioni civili ex art. 578 cod. proc. pen. è quella dell’accertamento della responsabilità penale “al di là di ogni ragionevole dubbio”, secondo i principi enunciati da Sez. U. n. 35490 del 2009, Tettamanti. Resta invece applicabile il criterio civilistico del “più probabile che non” solo nel caso in cui il giudice dell’impugnazione sia stato investito esclusivamente degli effetti civili della pronuncia. È nulla, per violazione di legge, la sentenza di appello che ometta radicalmente l’esame dell’impugnazione proposta dal responsabile civile.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catania, riformando la sentenza di condanna del Tribunale, dichiarava non doversi procedere nei confronti del medico, imputato di omicidio colposo per la morte di una paziente, per intervenuta prescrizione del reato. Confermava, tuttavia, le statuizioni civili, valutando il compendio probatorio alla stregua del criterio dell’evidenza di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ritenendo sussistente la responsabilità dell’imputato. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione sia l’imputato, sia l’Azienda Sanitaria Provinciale, quale responsabile civile.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell’imputato, ravvisando un errore nella regola di giudizio adottata dalla Corte territoriale. Quest’ultima, nel pronunciare l’estinzione del reato, avrebbe dovuto verificare, ai fini della conferma delle statuizioni civili, se sussistessero i presupposti per un’assoluzione nel merito secondo il canone dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”, e non già limitarsi alla constatazione dell’assenza di una prova evidente dell’innocenza.
La Corte ha ricostruito il quadro giurisprudenziale, muovendo dal principio sancito dalle Sezioni Unite Tettamanti, in base al quale il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva quando sussista una prova evidente dell’innocenza. Ha poi precisato che, in presenza di parte civile, tale regola viene superata, imponendosi una valutazione piena e approfondita degli atti, secondo il criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, proprio perché l’imputato ha interesse a contrastare la domanda risarcitoria anche dopo la prescrizione.
La Corte ha escluso che tale orientamento sia stato superato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 182 del 2021 e dalle successive Sezioni Unite Calpitano del 2024, le quali hanno distinto l’ipotesi in cui il giudice sia investito del solo profilo civile, da quella in cui l’impugnazione concerna anche la penale responsabilità. Nel caso di specie, vertendosi proprio in tale ultima ipotesi, la Corte territoriale ha errato nell’applicare il criterio dell’evidenza, dovendo invece valutare la fondatezza dell’impugnazione secondo gli ordinari canoni processualpenalistici, essendo il motivo di ricorso fondato.
La Corte ha altresì dichiarato fondato il primo motivo del ricorso del responsabile civile, rilevando che la Corte d’appello aveva omesso integralmente di esaminare l’impugnazione dallo stesso proposta. Ha precisato che il principio dell’assorbimento implicito non è applicabile quando vi sia una totale pretermissione dell’esame di un’impugnazione, configurandosi in tal caso una carenza assoluta di motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen..
In ragione dell’accoglimento dei ricorsi, la Corte ha disposto l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello, escludendo l’ipotesi del rinvio al giudice civile ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen., in quanto l’annullamento dipende dalla fondatezza del ricorso dell’imputato per motivi attinenti alla sua responsabilità penale.
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Nota della Redazione
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