La soccombenza virtuale va motivata, non può essere apodittica (Cass. civ. Sez. 3 n. 19363 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di cessazione della materia del contendere non costituisce una domanda ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., ma un mero atto di impulso processuale, il cui accoglimento presuppone conclusioni conformi delle parti. La pronuncia che la dichiara è meramente processuale e non idonea a formare il giudicato sostanziale. La condanna alle spese, quando sia pronunciata in esito a un rigetto in rito per sopravvenuta carenza di interesse, presuppone la previa delibazione, sia pure virtuale, della fondatezza o infondatezza della domanda, che deve essere esplicitata con motivazione adeguata. È nulla, per difetto assoluto di motivazione, la statuizione di condanna alle spese fondata su un giudizio di soccombenza virtuale meramente apodittico o contraddittorio rispetto alle premesse della decisione.
Il Fatto
In seguito a un sinistro stradale, il Giudice di pace di Palermo aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta dai danneggiati nei confronti del conducente e della compagnia di assicurazioni. La sentenza era stata riformata in appello, ma all’esito del giudizio di legittimità la Corte di cassazione aveva disposto il rinvio ex art. 622 cod. proc. pen. Nel giudizio di rinvio, gli appellanti depositavano note di trattazione scritta chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, avendo nel frattempo transatto con la compagnia assicurativa.
La Corte d’appello di Palermo, nella sentenza n. 363/2024, dava atto dell’avvenuta transazione con la compagnia, ma non poteva dichiarare la cessazione della materia del contendere per la mancata adesione del conducente, rimasto intimato. Interpretava allora il contegno degli appellanti come manifestazione di disinteresse alla coltivazione dell’impugnazione e, rigettando l’appello, li condannava a rimborsare al conducente le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità, secondo soccombenza. Avverso tale statuizione ricorrono per cassazione i danneggiati con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, premessa l’infondatezza del primo motivo, esamina la questione centrale: la validità della condanna alle spese pronunciata in un giudizio definito con una pronuncia di rito. Osserva che la richiesta di cessazione della materia del contendere, non essendo una vera e propria domanda, non può dar luogo a una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ.. La relativa pronuncia, di natura meramente processuale, può essere dichiarata anche d’ufficio quando risulti acquisito che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto.
Nella fattispecie, la Corte territoriale aveva correttamente risposto alla richiesta degli appellanti, rilevando che la mancata adesione del conducente precludeva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e interpretando il contegno degli appellanti come sopravvenuto disinteresse, con conseguente rigetto in rito dell’impugnazione per carenza di interesse.
La Corte ravvisa, invece, il vizio nella motivazione della condanna alle spese. Il giudizio di soccombenza virtuale posto a fondamento della condanna risultava espresso in modo meramente apodittico: la Corte territoriale si era limitata ad affermare che la condanna era pronunciata “secondo soccombenza”, senza esplicitare le ragioni di tale giudizio. Tale valutazione si poneva in irriducibile contraddizione con le stesse premesse della decisione, laddove si era dato atto che l’istruzione probatoria disposta in conformità alle statuizioni della sentenza di cassazione non era stata completata e la CTU non era stata depositata.
La Corte dichiara quindi la nullità della statuizione per difetto assoluto di motivazione, accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ad esso e rinvia alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, perché rinnovi il giudizio di soccombenza virtuale dando conto, con motivazione adeguata, delle ragioni di fondatezza o infondatezza, totale o parziale, della pretesa azionata, calibrando su tale esito la statuizione di condanna o di compensazione delle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.