Ottemperanza carta docente: ordine pagamento e nomina commissario ad acta (TAR Campania n. 4716 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, una volta accertata la mancata impugnazione del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997, il giudice amministrativo accoglie il ricorso ex art. 114 cod. proc. amm., ordinando all’amministrazione di provvedere al puntuale e integrale adempimento. Il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, riveste un munus intrinsecamente obbligatorio che non può essere rifiutato né condizionato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza. Il compenso dello stesso è liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con il dies a quo per la presentazione della parcella decorrente dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza e non dal deposito della relazione finale.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscergli il beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, nella misura di € 500,00 annui, per il servizio prestato negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.
Nonostante la sentenza, ormai passata in giudicato per mancata impugnazione, fosse stata notificata all’amministrazione e l’inutile decorso del termine per l’adempimento spontaneo, il Ministero persisteva nell’inadempimento. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Campania, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza, l’assegnazione di un termine per provvedere e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dall’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla produzione della certificazione di cancelleria attestante la mancata impugnazione della sentenza di primo grado e all’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La natura della controversia, avente ad oggetto l’esecuzione di un giudicato favorevole al lavoratore, ha imposto l’accoglimento del ricorso con conseguente ordine all’amministrazione di provvedere all’integrale pagamento delle spettanze nel termine di sessanta giorni.
La pronuncia ha precisato che l’incarico di commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio dell’ausiliario del giudice, che non può essere rifiutato né subire limitazioni da parte dell’amministrazione di appartenenza del soggetto designato, in linea con la giurisprudenza richiamata in motivazione. La nomina è stata disposta nella persona del Dirigente della DGOSV, o funzionario delegato, per il solo caso di ulteriore inottemperanza.
Quanto al regime del compenso, il Tribunale ha stabilito che lo stesso sarà determinato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con riferimento all’art. 55 per l’utilizzo del mezzo proprio e all’art. 56 per le spese dell’incarico. Il Collegio ha inoltre chiarito che la parcella va presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del medesimo decreto, precisando che il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
Il Tribunale ha infine disciplinato le modalità di deposito degli atti da parte del commissario, da effettuarsi esclusivamente tramite la procedura PAT con l’utilizzo dell’apposito modulo per gli ausiliari del giudice. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con attribuzione ai procuratori antistatari.
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Nota della Redazione
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