Parcheggi pertinenziali: la monetizzazione presuppone l’effettivo esercizio dell’attività (TAR Sicilia n. 2257 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo di monetizzazione della dotazione di parcheggi pertinenziali dovuta dagli esercizi commerciali ha natura di onere di urbanizzazione e costituisce un corrispettivo di diritto pubblico, la cui giustificazione risiede nell’esigenza di urbanizzazione connessa all’effettiva destinazione dei locali all’attività commerciale. Il presupposto della pretesa economica viene meno quando l’attività sia stata sospesa sine die con provvedimento sindacale e l’Amministrazione non provi la sua successiva ripresa. La mancata comunicazione della cessazione dell’attività e la formale titolarità della licenza non sono di per sé dimostrative dell’effettivo esercizio dell’impresa, né la prova testimoniale è ammissibile se verte su circostanze non decisive e non sul fatto della presunta prosecuzione dell’attività. In tal caso l’ordinanza-ingiunzione è illegittima e va annullata.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza-ingiunzione con cui il Comune le ha richiesto il pagamento di € 21.280,50 per la dotazione di parcheggio pertinenziale, ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione delle Previsioni Urbanistiche del Sistema Commerciale. Ha impugnato altresì gli artt. 30 e 31 delle stesse Norme, nella parte in cui esplicano effetti retroattivi sugli esercizi preesistenti.
La ricorrente sostiene che l’attività è cessata da oltre vent’anni e che i locali sono chiusi, essendo stata sospesa l’attività con ordinanza sindacale n. 195 del 1995 per mancanza del certificato di prevenzione incendi. Il giudice ordinario, adito in opposizione, ha declinato la giurisdizione con sentenza n. 114/2023, sul presupposto della natura di oneri di urbanizzazione del contributo. La causa è stata quindi riassunta davanti al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Tribunale respinge l’eccezione di tardività del ricorso, rilevando che sia l’opposizione davanti al giudice ordinario sia la riassunzione sono tempestive. Ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. restano salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria quando il processo è riproposto davanti al giudice indicato nella pronuncia declinatoria entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato.
Nel merito, il Tribunale condivide la qualificazione operata dal giudice ordinario: vengono in rilievo oneri di urbanizzazione, con conseguente giurisdizione amministrativa. Le Norme Tecniche prevedono espressamente l’aggiornamento dell’onere di monetizzazione contestualmente alle tabelle parametriche comunali degli oneri di urbanizzazione. La giurisprudenza amministrativa ha affermato che i parcheggi obbligatori ad uso privato sono opere di urbanizzazione, richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 3702 del 2018.
Il contributo è un corrispettivo di diritto pubblico posto a carico dell’interessato a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione, in proporzione ai benefici che l’attività autorizzata ne ritrae, come affermato da Cons. Stato, Sez. IV, n. 4576 del 2017. Esso deve dunque trovare giustificazione nell’esigenza di urbanizzazione e nell’effettiva destinazione dei locali all’attività commerciale, come si desume dall’art. 28 delle Norme, che definisce i parcheggi pertinenziali come aree adibite al servizio esclusivo di ogni singolo esercizio.
Il Tribunale accerta documentalmente che l’attività è stata sospesa sine die con ordinanza sindacale n. 195 del 1995, né il Comune ha provato che sia poi ripresa. La circostanza della mancata comunicazione della cessazione non è dimostrativa dell’effettivo esercizio dell’impresa. Quanto al verbale dei Vigili del fuoco relativo all’incendio, da esso non emergono elementi significativi dell’operatività del negozio, al di là della formale titolarità della licenza.
La prova testimoniale articolata dal Comune è irrilevante, perché concerne circostanze non decisive, come la mancata riconsegna della licenza, e non verte sulla presunta prosecuzione dell’attività nonostante l’ordine di sospensione né sulla revoca della sospensione. Assorbita ogni altra questione, l’ordinanza impugnata è annullata, con condanna del Comune alle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.