Cassa integrazione e non imputabilità della riduzione delle commesse al committente (TAR Sicilia n. 2256 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di ammissione alla cassa integrazione guadagni ordinaria è espressione di un’ampia discrezionalità tecnica dell’Ente previdenziale e il sindacato giurisdizionale resta confinato ai profili di illogicità evidente, manifesta incongruenza, inattendibilità o palese travisamento in fatto. Il requisito della non imputabilità dell’evento, che giustifica la socializzazione del costo del lavoro, non ricorre quando la contrazione delle commesse deriva da comportamenti inadempienti o scorretti del soggetto contraente, poiché in tal caso la vicenda resta interna al rapporto e trova rimedio nelle ordinarie regole sulla responsabilità. Grava sul richiedente l’onere della prova della natura transitoria e non imputabile dell’evento. La comunicazione del committente che si limiti a ridurre le lavorazioni senza esplicitarne le ragioni e i termini non assolve tale onere. Il giudizio sulla prevedibilità dell’evento va condotto secondo l’ordinaria diligenza dell’imprenditore nell’organizzazione dei fattori produttivi.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nella manutenzione degli impianti industriali, presentava in data 22 novembre 2022 domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria per il periodo 14 novembre 2022 – 1 gennaio 2023, a fronte della mancanza di ordini e commesse. L’I.N.P.S. respingeva l’istanza con provvedimento del 28 luglio 2023, comunicato il 1 agosto 2023, ritenendo l’evento ascrivibile ai rapporti tra le parti del contratto di appalto e dunque alla prevedibilità connessa al rischio di impresa.
La società impugnava il diniego davanti al TAR Sicilia, deducendo l’imprevedibilità della riduzione disposta dal principale committente, l’intervenuta ripresa dell’attività con nuove assunzioni e la sufficienza degli indici di recupero. L’Istituto resisteva, richiamando la necessità di un giudizio prognostico ex ante e l’assenza di elementi sulla ricerca di nuove commesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama integralmente le ragioni già espresse in una precedente sentenza dello stesso Tribunale su analoga controversia e respinge il ricorso. Muove dal limite del sindacato: sul riconoscimento della situazione di crisi aziendale l’Ente esercita un’ampia discrezionalità tecnica, con conseguente possibilità di annullamento solo in presenza di scelte evidentemente illogiche, manifestamente incongruenti o inattendibili, ovvero viziate da palesi travisamenti in fatto, richiamando sul punto Cons. Stato, Sez. III, n. 7698 del 2023 e Cons. Stato, Sez. III, n. 6851 del 2021.
Passando al merito, il Tribunale rileva che la nota del committente ha contenuto scarno e privo di motivazione: si limita a riferire una riduzione delle attività legate alle manutenzioni metalmeccaniche, senza indicare le ragioni della contrazione. Manca quindi la prova che la riduzione delle commesse derivi da un evento transitorio non imputabile all’impresa.
Sul punto la sentenza richiama la giurisprudenza amministrativa, segnatamente Cons. Stato, Sez. III, n. 7758 del 2019, e ne riprende i passaggi essenziali: l’istituto opera in via di eccezione al sinallagma retributivo, con regole di stretta interpretazione; la socializzazione del costo presuppone accadimenti esterni alla sfera di controllo e prevedibilità dell’imprenditore; l’evento interruttivo è imputabile al datore di lavoro o alla committenza quando si riconduce a scelte tecniche errate, a una non corretta modulazione delle maestranze o all’omessa previsione di situazioni impeditive.
Il Collegio precisa che i fatti causativi della contrazione devono astenersi dalla responsabilità di soggetti determinati cui possa riferirsi, a titolo risarcitorio, la riparazione del pregiudizio. Ne deriva che non sussiste la non imputabilità in presenza di comportamenti inadempienti o scorretti dei contraenti, poiché il rimedio è offerto dalle ordinarie regole sulla responsabilità contrattuale o precontrattuale.
Nel caso concreto, la riduzione delle commesse per iniziativa del committente non è sorretta da alcuna motivazione verificabile e l’onere della prova ricadeva sul richiedente. La comunicazione non specifica le ragioni e i termini della contrazione, non risultando nemmeno che si sia trattato di riduzione “significativa” ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.m. n. 95442 del 15 aprile 2016, né emergono riscontri indiretti quali riduzioni di personale o richieste di CIGO da parte della committente. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese processuali in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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