Esame ematico e prova dello stato di alterazione da stupefacenti (Cass. pen. Sez. VII n. 9341 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento dello stato di alterazione conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti alla guida può fondarsi sull’esito dell’esame ematico, che, a differenza dell’esame delle urine, ha una valenza probatoria prossima alla certezza quanto all’attualità degli effetti di alterazione prodotti dal principio attivo. Il dato quantitativo assume rilievo, oltre che per l’esito positivo, per la significatività dei valori, posta in correlazione con la certificazione sanitaria di compatibilità e con le ulteriori evidenze disponibili. È inammissibile il ricorso che riproponga, senza argomenti nuovi, censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con percorso argomentativo logico e coerente.
Il Fatto
La vicenda concerne l’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 187 cod. strada, contestato per essersi posto alla guida in stato di alterazione conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti. Il G.i.p. del Tribunale di Lecco aveva pronunciato condanna; la Corte di appello di Milano, con sentenza del 27 giugno 2024, aveva confermato la decisione.
Avverso la sentenza di secondo grado il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità, e ha formulato richiesta di trattazione orale del procedimento.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII penale ha anzitutto rilevato che la richiesta di trattazione orale non è prevista per i procedimenti destinati alla trattazione davanti alla medesima Sezione. Il ricorso è stato quindi esaminato in camera di consiglio ai sensi della disciplina processuale applicabile. Nel merito, i motivi sono stati dichiarati inammissibili perché costituenti mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito.
Il giudice di appello ha posto a fondamento dell’affermazione di responsabilità il rinvenimento delle tracce dell’assunzione negli esami ematici, ritenuti dotati di elevata affidabilità. La Corte ha richiamato il costante orientamento secondo cui l’esame del sangue, a differenza di quello delle urine, ha una valenza probatoria prossima alla certezza quanto all’attualità degli effetti di alterazione dati dal principio attivo assunto (in tal senso Sez. 4 n. 3383 del 23/11/2023 dep. 2024, Pulici, non mass.; Sez. 4 n. 31514 del 19/4/2023, Mounir, non mass.; Sez. 4 n. 43486 del 13/06/2017, Giannetto, Rv. 272909; Sez. 4 n. 6995 del 9/01/2013, Notarianni, Rv. 254402).
Il percorso motivazionale dei giudici di merito non si è arrestato all’esito positivo dell’esame. La Corte ha evidenziato che è stata valorizzata la significatività dei valori riscontrati, messa in correlazione sia con la certificazione rilasciata dal sanitario — che ha reputato il dato compatibile con uno stato di alterazione, in ragione dei profili di variabilità biologica e analitica — sia con le ulteriori evidenze disponibili, segnatamente la condotta tenuta dal ricorrente al momento del sinistro.
Il complesso di tali elementi è stato ritenuto idoneo a sostenere l’affermazione di responsabilità, con motivazione immune dalle censure prospettate. Da qui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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