Proroga ad personam del termine di gara e violazione della par condicio (TAR Calabria n. 1538 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proroga del termine di presentazione delle domande di partecipazione a una procedura selettiva, seppur non specificatamente motivata, non integra di per sé una violazione della par condicio tra i concorrenti, laddove tenda a favorire una più ampia partecipazione. È invece illegittima per eccesso di potere la proroga concessa su istanza di un singolo soggetto e a ridosso del termine di scadenza, quando, per le circostanze concrete, non sia ragionevolmente idonea a giovare ad altri potenziali partecipanti ma soltanto all’istante. Dall’illegittimità della proroga consegue l’illegittimità della partecipazione del soggetto che ne ha beneficiato e degli atti di ammissione a finanziamento adottati a suo favore.
Il Fatto
La società ricorrente, in qualità di capofila e cofirmataria di una domanda di partecipazione, ha impugnato gli atti della procedura indetta dal Comune per la co-progettazione e co-gestione di un servizio di “Agenzia sociale per la casa”. La ricorrente contestava, tra l’altro, la legittimità della proroga del termine di presentazione delle domande, concessa dall’amministrazione su istanza della sola controinteressata, e l’attribuzione dei punteggi. A seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare, la causa è stata decisa all’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal Comune e dalla controinteressata, che avevano rilevato come la ricorrente avesse agito quale mandataria di un’ATS costituenda. Il TAR ha escluso che la ricorrente avesse inteso agire in forza di un mandato da un soggetto giuridico non ancora esistente, ritenendo che il richiamo al ruolo di capogruppo fosse stato operato al fine di evidenziare il ruolo rivestito nella procedura, agendo quindi in proprio per la tutela di un interesse diretto.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso relativo alla proroga del termine. In punto di fatto, l’avviso pubblico fissava la scadenza al 9 dicembre 2025 alle ore 10. Il 4 dicembre, la controinteressata aveva chiesto il posticipo alla mezzanotte dello stesso giorno, lamentando la riduzione dei tempi a causa della festività dell’8 dicembre. Il Comune aveva accolto l’istanza con propria determina, motivando che la scadenza era preceduta da giorni non lavorativi che restringevano i tempi di partecipazione, e la controinteressata aveva presentato la domanda nel nuovo termine.
Il TAR ha condiviso il principio giurisprudenziale richiamato dalla difesa della controinteressata, secondo cui la proroga non è di per sé contraria all’ordinamento se rispetta la par condicio, ma ha ritenuto che nel caso di specie tale principio fosse stato violato. La proroga, concessa a ridosso dei giorni festivi, non poteva ragionevolmente favorire una più ampia partecipazione, essendo stata accordata in un momento in cui solo la controinteressata aveva manifestato l’esigenza di avvalersene, e non era stata adeguatamente pubblicizzata per essere conosciuta da altri potenziali concorrenti.
La Corte ha inoltre evidenziato che la ristrettezza del termine non poteva giustificare la proroga, considerata la pubblicazione di un avviso di preinformazione che aveva assicurato un termine congruo a tutti gli interessati. La decisione è risultata quindi viziata da eccesso di potere per sviamento, avendo soddisfatto non l’interesse pubblico alla più agevole presentazione delle domande ma il solo interesse della controinteressata. Dall’illegittimità della proroga è conseguita l’illegittimità della partecipazione della controinteressata e della determina di ammissione a finanziamento.
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Nota della Redazione
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