Opere qualificate per destinazione a parcheggio e ordine di demolizione (TAR Toscana n. 1727 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le opere realizzate su un’area scoperta non si valutano in modo atomistico, ma vanno qualificate unitariamente in funzione del risultato finale che tendono a realizzare. Ove tale risultato consista nell’imprimere all’area una destinazione a parcheggio privato, l’intervento non rientra tra quelli irrilevanti sotto il profilo edilizio di cui all’art. 137 l.r.t. 65/2014. La circostanza che l’opera sia espressamente vietata dalle NTA di zona consente di ordinarne la demolizione ai sensi dell’art. 201 l.r.t. 65/2014, rendendo superfluo accertare se l’intervento rientri in edilizia libera. Il legittimo affidamento non si fonda sulla mera inerzia dell’amministrazione, né sulla mancata menzione di irregolarità in una relazione peritale redatta in sede esecutiva.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un’area scoperta in Piombino, impugnano l’ordinanza di ripristino con cui il Comune ha disposto la rimozione di alcune opere realizzate sull’area, in quanto funzionali alla creazione di un parcheggio vietato dalle NTA dello strumento urbanistico per la zona fe (Parco pubblico territoriale della Sterpaia). Si tratta, in particolare, di legname, di una sbarra metallica all’ingresso con apertura a codice e della inghiaiatura dell’area.

Nel corso dell’udienza di discussione le parti danno atto della spontanea rimozione del legname, con conseguente venir meno dell’interesse a ricorrere su tale opera. La controversia resta quindi limitata alle altre opere, per le quali il Collegio ritiene di poter prescindere dalle eccezioni di inammissibilità e improcedibilità formulate dall’Ente, attesa l’infondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti sostengono che sbarra e inghiaiatura siano opere irrilevanti sotto il profilo edilizio, o comunque riconducibili al regime dell’edilizia libera, e perciò non assoggettabili a sanzione demolitoria. Il Collegio respinge la censura sul piano metodologico prima che su quello sostanziale: le opere non possono essere considerate in modo isolato, ma vanno qualificate in funzione del risultato finale cui tendono.

Tale risultato, evincibile anche dalla documentazione fotografica, è quello di imprimere all’area una destinazione a parcheggio privato aperto ai soli autoveicoli autorizzati. Un’operazione così configurata, in quanto diretta alla realizzazione di un’area di sosta, non rientra nell’elenco delle opere irrilevanti di cui all’art. 137 l.r.t. 65/2014, che non contempla tale tipologia di intervento.

Il Tribunale ritiene quindi inutile accertare se il parcheggio possa qualificarsi opera di edilizia libera ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. g), l.r.t. 65/2014: trattandosi di opera espressamente vietata dalle NTA di zona, ne poteva essere ordinata la demolizione ai sensi dell’art. 201 della medesima legge.

Con il secondo motivo si deduce la violazione del legittimo affidamento, per il tacito assenso del Comune alla trasformazione, e si richiama la relazione peritale della procedura esecutiva, priva di menzioni di irregolarità urbanistiche. La censura è generica e infondata: il ricorso non individua comportamenti positivi idonei a ingenerare un falso convincimento, e la mera inerzia protratta dell’ente non crea un affidamento giuridicamente rilevante in ordine alla conservazione dell’opera, come affermato da Cons. Stato a.p. n. 9/2017. La relazione peritale è circostanza irrilevante ai fini della legittimità del provvedimento sanzionatorio.

Il ricorso è pertanto respinto, con condanna dei ricorrenti in via solidale alla refusione delle spese di lite, liquidate in Euro 3.000 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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