Commissario ad acta per l’ottemperanza al silenzio sul decreto di acquisizione sanante (TAR Puglia n. 1371 del 20.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 117, comma 3, cod. proc. amm., il perdurante e totale inadempimento dell’amministrazione all’ordine di provvedere espressamente su un’istanza di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 giustifica l’accoglimento dell’incidente di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Non integra ottemperanza la sopravvenuta adozione di un atto che si riferisce a un diverso procedimento di riqualificazione urbanistica, estraneo al dictum giudiziale. L’inerzia serbata sull’istanza del privato resta idonea a fondare la misura sostitutiva, con condanna dell’ente alle spese della fase esecutiva ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ..

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di terreni siti nel territorio comunale e trasformati in sedimi stradali senza decreto di esproprio, avevano diffidato il Comune, con p.e.c. del 4 maggio 2023, a emanare un provvedimento espresso di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, ovvero a restituire le aree previa riduzione in pristino, con le relative indennità.

Con una precedente sentenza lo stesso TAR aveva accolto il ricorso avverso il silenzio rifiuto, ordinando all’ente di pronunciarsi entro sessanta giorni e condannandolo alle spese. Rimanendo il Comune inerte, i ricorrenti hanno proposto istanza ex art. 117, comma 3, cod. proc. amm., notificata il 23 maggio 2024, chiedendo la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che la documentazione depositata dal Comune il 17 dicembre 2024 non vale a dimostrare l’esecuzione del giudicato. Si tratta, infatti, di una comunicazione di avvio del procedimento ex art. 11 d.P.R. n. 327/2001 relativa a un’istanza di riqualificazione urbanistica su porzioni dei terreni, riconducibile a un diverso e autonomo procedimento.

La circostanza conferma, per il Tribunale, il persistente inadempimento e l’assoluta inerzia dell’amministrazione rispetto all’ordine di provvedere espressamente sull’istanza di acquisizione sanante. L’atto sopravvenuto non incide sul perimetro del giudicato, che esige una determinazione espressa sulla diffida del privato, e non un’attività urbanistica ulteriore e distinta.

Su tali premesse, l’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione va accolta. Il Tribunale nomina quale commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale di un altro ente, incaricato di dare esecuzione alla sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della decisione.

Le spese della fase esecutiva sono poste a carico del Comune, in persona del Sindaco pro tempore, e liquidate in complessivi euro 500,00 oltre accessori di legge, in applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ.. La sentenza è dichiarata esecutiva a cura dell’autorità amministrativa, con comunicazione alle parti anche non costituite e al commissario nominato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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