Ricercatori universitari esclusi dalla stabilizzazione dei dipendenti pubblici (TAR Toscana n. 118 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
I ricercatori universitari a tempo determinato non rientrano nell’ambito di applicazione della stabilizzazione del precariato prevista dall’art. 20 d.lgs. n. 75/2017. Il loro rapporto di impiego resta sottratto alla contrattualizzazione e disciplinato dalle norme speciali e dall’autonomia universitaria di cui all’art. 33 Cost., come conferma l’art. 3 d.lgs. n. 165/2001 nel testo modificato dall’art. 22, comma 16, d.lgs. n. 75/2017. La disciplina della legge n. 240/2010 costituisce l’unica fonte in materia di inquadramento del ricercatore a termine e non è integralmente sostituibile con le regole del contratto a tempo determinato. Non sussiste contrasto con la direttiva n. 1999/70/CE, perché l’art. 24, comma 3, lett. a), legge n. 240/2010 contiene misure equivalenti a quelle della clausola 5 dell’accordo quadro. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 5, legge n. 240/2010, nella parte in cui non consente la valutazione dei ricercatori di tipo A per la chiamata nel ruolo dei professori associati.
Il Fatto
La ricorrente, nominata ricercatrice a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), legge n. 240/2010, agisce per l’accertamento del diritto all’assunzione a tempo indeterminato come ricercatore, invocando la disciplina di stabilizzazione dei dipendenti pubblici di cui all’art. 20 d.lgs. n. 75/2017. Chiede inoltre l’accertamento del diritto a essere sottoposta alla procedura di valutazione di cui all’art. 24, comma 5, legge n. 240/2010 per l’inquadramento nel ruolo dei professori di seconda fascia.
L’Università resistente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della delibera del Consiglio di Amministrazione e degli avvisi di stabilizzazione, oltre che per genericità dei motivi, e nel merito ne chiede il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene di prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari, giacché il ricorso è manifestamente infondato nel merito. Il percorso argomentativo si concentra sull’ambito soggettivo della stabilizzazione e sulla tenuta costituzionale della disciplina dei ricercatori.
Quanto al primo profilo, la Corte rileva che l’esclusione dei ricercatori universitari dalla disciplina generale del pubblico impiego discende dall’art. 3 d.lgs. n. 165/2001, che rinvia alle rispettive disposizioni e ai principi dell’autonomia universitaria. La modifica introdotta dall’art. 22, comma 16, d.lgs. n. 75/2017 ha chiarito che tra i ricercatori rientrano anche quelli a tempo determinato, con la conseguenza che essi restano nel novero del personale non contrattualizzato e fuori dall’art. 20. La lettura è confermata dalla circolare n. 3 del 23 novembre 2017 del Ministro per la semplificazione, che limita la procedura ai dipendenti contrattualizzati.
Ne segue, secondo il Tribunale, l’inapplicabilità ai ricercatori a termine delle disposizioni sul contratto a tempo determinato: la legge n. 240/2010 resta l’unica fonte in materia di inquadramento contrattuale, con espressa esclusione dei principi di privatizzazione. Sul punto la Corte richiama Corte di Giustizia UE, sez. VII, 3 giugno 2021, C-326/19, che ha escluso il contrasto tra normativa interna e diritto dell’Unione, valorizzando il punto 7 dei considerando della direttiva n. 1999/70/CE e la clausola 5 dell’accordo quadro. Viene richiamato anche l’indirizzo secondo cui l’art. 20 d.lgs. n. 75/2017 è misura eccezionale e ontologicamente incompatibile con il personale in regime di diritto pubblico (Cons. Stato Sez. VII, 28 agosto 2023, n. 8011; TAR Lazio Roma Sez. III, 23 maggio 2022, n. 6593).
La Corte esclude poi i profili di illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 3, legge n. 240/2010. La reiterazione dei contratti a termine non contrasta con l’Unione, perché la norma contiene limiti di durata massima e di numero dei rinnovi, in linea con la clausola 5. La scelta del legislatore è razionale e ricade nella sua discrezionalità: la chiamata resta la regola, il tenure-track l’eccezione, senza automatismi (TAR Puglia, 24 maggio 2018, n. 736).
Infine, il Collegio respinge la censura sull’art. 24, comma 5, legge n. 240/2010. Rileva una sostanziale diversità di disciplina e di funzioni tra ricercatori di tipo A e di tipo B: i primi rappresentano il livello di ingresso, i secondi il secondo livello contrattuale, con requisiti di accesso e trattamento economico differenziati. Le ragioni della differenziazione giustificano il diverso trattamento e rendono la questione manifestamente infondata. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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