Indennizzo da ritardo nella VIA: rigetto per difetto di prova dei versamenti e risarcimento improcedibile (TAR Sardegna n. 61 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata osservanza dei termini perentori del procedimento di valutazione di impatto ambientale, di cui all’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006, integra un’ipotesi di silenzio-inadempimento illegittimo, ma il criterio di priorità nella trattazione delle istanze basato sulla maggiore potenza dell’impianto ex art. 8, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 non può legittimare la sostanziale disapplicazione dei termini procedimentali. Il diritto all’indennizzo per il ritardo, previsto dall’art. 25, comma 2-ter, d.lgs. n. 152/2006, presuppone la prova documentale dell’avvenuto versamento degli oneri istruttori, non essendo sufficiente la mera allegazione in ricorso. Il risarcimento del danno da ritardo postula la dimostrazione della lesione dell’interesse legittimo riferito al bene della vita, sicché è improcedibile quando il provvedimento finale negativo sia stato confermato in giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato un’istanza di VIA per un impianto eolico da 42 MW, senza ottenere risposta nei termini. Aveva quindi proposto ricorso avverso il silenzio-inadempimento del MASE, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere, la nomina di un commissario ad acta, il risarcimento del danno da ritardo e l’indennizzo ex art. 25, comma 2-ter, d.lgs. n. 152/2006, pari al rimborso del 50% degli oneri istruttori versati.
In corso di giudizio, l’amministrazione aveva adottato il provvedimento di diniego di compatibilità ambientale. Con sentenza non definitiva, il ricorso avverso il silenzio era stato dichiarato improcedibile, con prosecuzione del giudizio per le sole domande patrimoniali. Il successivo ricorso contro il diniego di VIA era stato rigettato. All’udienza, la società aveva dichiarato di insistere sulla sola domanda di indennizzo, rinunciando alla richiesta risarcitoria per danno da ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha escluso la fondatezza dell’eccezione di tardività, ritenendo il ricorso tempestivo con riferimento alla riattivazione del procedimento seguita alla rinnovata pubblicazione dell’avviso. Ha poi ribadito la natura perentoria dei termini del procedimento di VIA, valorizzando il disposto dell’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006, e ha confermato che i criteri di priorità introdotti dall’art. 8 del medesimo decreto non possono comportare una sospensione di fatto dei procedimenti per gli impianti di minore potenza: la scelta organizzativa dell’amministrazione non può ridondare a danno del privato istante.
Sulla domanda di risarcimento del danno da ritardo, la Corte ne ha dichiarato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata confermata la legittimità del diniego di VIA. Ha nondimeno precisato che tale domanda sarebbe comunque infondata, non risultando leso un interesse giuridicamente protetto riferito a un bene della vita conseguito, secondo la regola della responsabilità aquiliana per lesione dell’interesse legittimo.
Quanto all’indennizzo, il Collegio ha precisato che la fattispecie dell’art. 25, comma 2-ter, d.lgs. n. 152/2006 configura un’ipotesi di rimborso automatico del 50% dei diritti istruttori, a carico del MASE e mediante riduzione del capitolo di spesa. Tuttavia, nel caso di specie, la domanda è stata rigettata per difetto di prova dell’avvenuto pagamento degli oneri istruttori: il documento richiamato in ricorso non era stato depositato e la contestazione della difesa erariale sul quantum impediva l’operatività del principio di non contestazione. La mancanza di qualsiasi parametro di riferimento ha reso impossibile la liquidazione dell’indennizzo richiesto.
Le spese di lite sono state integralmente compensate, stante la peculiarità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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