Uso gratuito di immobile patrimoniale e criteri nel regolamento dell’ente (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 87 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’utilizzo a titolo gratuito di un immobile facente parte del patrimonio disponibile dell’ente locale deve essere disciplinato nel regolamento dell’ente relativo alla gestione del proprio patrimonio immobiliare, che deve altresì determinare i criteri di individuazione dei beneficiari. Tale modalità di utilizzo del bene pubblico è consentita solo quale forma di sostegno e di contribuzione indiretta nei confronti di attività di pubblico interesse, strumentale alla realizzazione di finalità istituzionali a vantaggio dei cittadini. La concessione sostanzialmente gratuita integra un’attribuzione di vantaggio economico e richiede una motivazione esaustiva sulle finalità pubblicistiche perseguite, restando alla responsabilità dell’amministrazione la valutazione in concreto delle condizioni legittimanti.

Il Fatto

Un ente locale ha sottoposto alla Sezione regionale di controllo un quesito in materia di contabilità pubblica. L’ente intendeva verificare la compatibilità, con le norme di contabilità e col principio di redditività dei beni pubblici, di un contratto con cui una società commerciale esercente servizi a rete, dietro pagamento simbolico, avrebbe assunto la piena disponibilità di un manufatto destinato a ospitare apparecchiature per la gestione del servizio.

L’ente avrebbe mantenuto la proprietà del bene, accollandosi gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto. La questione riguardava, dunque, l’ammissibilità dell’uso essenzialmente gratuito di un immobile del patrimonio disponibile.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha innanzitutto verificato i presupposti di ammissibilità ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003. Sotto il profilo soggettivo la richiesta è stata ritenuta ammissibile, provenendo dall’organo di vertice e rappresentante legale dell’ente ai sensi dell’art. 50 del TUEL. Sotto il profilo oggettivo il quesito presenta carattere di generalità e non interferisce con altre funzioni della magistratura contabile o di altri organi giurisdizionali, risultando astrattamente riconducibile alla gestione del patrimonio dell’ente locale.

Nel merito, la Corte ha osservato che le finalità istituzionali dei beni pubblici impongono una gestione orientata ai principi di economicità, adeguatezza, proporzionalità e gestione produttiva, anche quando siano individuate forme alternative o sussidiarie di valorizzazione dell’interesse pubblico, come previsto dall’art. 3, comma 1, R.D. n. 2440/1923 e dall’art. 58, D.L. n. 112/2008.

Poiché il patrimonio disponibile è destinato di regola a produrre redditi, la concessione in uso gratuito costituisce, in via generale, un utilizzo non coerente con le finalità del bene, non recando alcuna entrata all’ente. In assenza dei presupposti di legge, l’uso gratuito concretizzerebbe un depauperamento delle ricchezze della collettività amministrata, in violazione del principio di buona amministrazione. Analoghe considerazioni valgono per la gratuità delle utenze relative al bene concesso. Quanto agli oneri manutentivi, la Corte richiama l’art. 1808 cod. civ., che pone a carico del comodatario le spese di manutenzione ordinaria e detta i criteri per la ripartizione di quelle straordinarie.

La Sezione ha poi ribadito che nessuna norma di contabilità impedisce all’ente di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi quando siano necessarie per perseguire i fini istituzionali. La natura pubblica o privata del beneficiario è indifferente, se il criterio è la necessità dell’attribuzione per perseguire i fini dell’ente. La concessione gratuita va qualificata come attribuzione di un vantaggio economico, la cui disciplina generale è contenuta nell’art. 12, legge n. 241/1990, che subordina l’attribuzione di vantaggi economici alla predeterminazione dei criteri e delle modalità cui l’amministrazione deve attenersi.

Tale predeterminazione deve essere contenuta nel regolamento dell’ente locale in materia di gestione del patrimonio immobiliare, nel quale vanno determinati i criteri di individuazione dei beneficiari. L’attribuzione del vantaggio, anche a titolo gratuito, è consentita solo se strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali, poiché l’azione volta a soddisfare esigenze della collettività non equivale a depauperamento patrimoniale, in ragione dell’utilità ricevuta dall’ente o dalla collettività. L’ente deve evidenziare e pubblicizzare le finalità perseguite e verificare che l’utilità sociale rientri tra le finalità istituzionali, con motivazione adeguata. Infine, ai sensi dell’art. 26, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, gli atti di concessione di vantaggi economici di importo superiore a mille euro sono soggetti a obbligo di pubblicazione, condizione legale di efficacia dei provvedimenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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