Parere negativo su piantumazione uliveto tra discrezionalità tecnica e atto confermativo (TAR Puglia n. 1184 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella tecnica dell’Amministrazione in materia ambientale, dovendosi limitare a verificare la sussistenza di vizi macroscopici, quali la manifesta illogicità o l’errore di fatto. Il diniego di trasformazione agraria fondato sulla tutela dei siti SIC-ZPS “Murgia Alta” e sugli standard di conservazione degli habitat è espressione di discrezionalità tecnica e non è Sindacabile nel merito ove l’istruttoria risulti completa e coerente. È inammissibile l’impugnazione del provvedimento che, all’esito di un’istanza di riesame, si limiti a confermare la precedente valutazione negativa senza nuova e autonoma istruttoria, costituendo atto meramente confermativo. L’istanza di riesame, quale mera sollecitazione extraprocessuale all’autotutela, non integra acquiescenza alle restanti statuizioni del provvedimento, che restano contestabili nel rispetto dei termini decadenziali.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di terreni agricoli, ha chiesto l’annullamento delle determinazioni con cui la Città Metropolitana di Bari ha espresso parere negativo al progetto di piantumazione di un uliveto su alcune particelle, tra cui la n. 85 del foglio di mappa 60.
Ha dedotto la contraddittorietà dell’agire amministrativo e la violazione del legittimo affidamento, richiamando precedenti permessi a costruire per opere di maggiore impatto, e un errore di fatto nella classificazione di un terreno come “pascolo”. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità parziale per tardività e l’infondatezza nel merito, invocando la valutazione vincolata dalla normativa a tutela del sito SIC-ZPS “Murgia Alta”.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio dichiara inammissibile l’impugnazione della determinazione n. 1216 del 28.02.2020. Il provvedimento si è limitato a confermare, all’esito dell’istanza di riesame, la precedente valutazione negativa sulla particella n. 85, senza compiere una nuova e autonoma istruttoria: è dunque atto meramente confermativo, non autonomamente impugnabile, come affermato da Cons. Stato, Sez. V, n. 6819 del 2022.
Le ulteriori eccezioni in rito vanno respinte. Il ricorso avverso la determinazione n. 291 del 22.01.2020 è tempestivo, avendo riguardo alla sospensione dei termini processuali disposta dalla legislazione emergenziale per la pandemia da COVID-19. Quanto all’acquiescenza parziale, l’istanza di riesame non consuma il potere del privato di adire il giudice avverso l’integralità del provvedimento lesivo, purché il ricorso sia proposto nei termini decadenziali. L’acquiescenza richiede atti o comportamenti univoci che dimostrino la volontà incondizionata di accettare gli effetti dell’atto, secondo Cons. Stato, Sez. II, n. 5315 del 2020; una sollecitazione extraprocessuale all’autotutela non integra accettazione tacita delle restanti statuazioni.
Nel merito il ricorso è infondato. Quanto al primo motivo, i precedenti permessi a costruire non sono pertinenti: avevano oggetto diverso, sono stati rilasciati da un’Amministrazione differente e in procedimenti privi di valutazione di incidenza ambientale.
Sul secondo motivo, il sindacato sulle valutazioni tecniche non può tradursi in sostituzione del giudizio, ma deve verificare solo vizi macroscopici, quali la manifesta illogicità o l’errore di fatto, secondo TAR Puglia, Sez. III, n. 467 del 2025. L’istruttoria condotta dall’Amministrazione è completa e coerente, basata sull’analisi delle ortofoto del SIT Puglia, e giustifica il diniego a ulteriori trasformazioni che avrebbero potuto compromettere l’equilibrio ecologico del sito.
Quanto alla particella n. 85, l’istruttoria ha confermato la natura di pascolo, in coerenza con gli standard di tutela degli habitat 6210 e 6220. Le risultanze della documentazione AGEA prodotta dal ricorrente, relative alle sole coltivazioni dichiarate, risultano irrilevanti: non specificano la natura originaria del fondo. Tra i divieti posti nelle zone ZPS vi sono quelli di eliminare gli elementi naturali o seminaturali del paesaggio agrario e di convertire le superfici a pascolo permanente ad altri usi. Il ricorso è pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese per la soccombenza reciproca sulle questioni in rito e nel merito.
Nota della Redazione
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