Annullamento per vizi formali e sindacato sulla spettanza del bene della vita (TAR Lombardia n. 304 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità dell’amministrazione per lesione di interessi legittimi ha natura aquiliana ex art. 2043 cod. civ. e presuppone la prova dell’ingiustizia del danno, integrata solo se risulti dimostrato che, ove il potere fosse stato esercitato correttamente, il privato avrebbe ottenuto o mantenuto il bene della vita. Quando l’annullamento giurisdizionale si fonda su vizi formali, quali il difetto di istruttoria o di motivazione, il giudicato non contiene alcun accertamento sulla spettanza della pretesa sostanziale e non consente di fondare la domanda risarcitoria. Il danno da lesione di un interesse legittimo pretensivo che si interfaccia con un potere discrezionale non è risarcibile ex ante, finché l’amministrazione mantenga l’autorità di determinarsi sulla vicenda: residuando un margine di apprezzamento, il giudizio prognostico di spettanza non può essere formulato in sede giurisdizionale.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un compendio immobiliare in Comune di Como, ha chiesto la condanna dell’ente, ai sensi dell’art. 30, comma 5, cod. proc. amm., al risarcimento dei danni derivanti da provvedimenti di pianificazione asseritamente illegittimi. Si tratta della deliberazione consiliare di approvazione della variante al PGT e della successiva deliberazione di approvazione definitiva del PGT e di rettifica del perimetro del PLIS “Valle del Torrente Cosia”.

Con precedente sentenza, passata in giudicato, il TAR aveva annullato tali atti nei limiti dell’interesse della ricorrente, accogliendo le censure di carenza di istruttoria e travisamento dei fatti in ordine alla destinazione impressa all’area. La società ha quindi agito in questa sede per il risarcimento, deducendo l’azzeramento delle possibilità edificatorie, i costi sostenuti e la crisi finanziaria seguita al progetto non realizzato. Il Comune si è costituito contestando la fondatezza della domanda.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal consolidato indirizzo secondo cui la responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi ha natura aquiliana e richiede la prova dell’ingiustizia del danno: occorre dimostrare che, in assenza dell’illegittimità, il privato avrebbe ottenuto o mantenuto il bene della vita. Richiama sul punto Cass. Civ., Sez. Un., n. 500 del 1999 e Cons. Stato, Ad. Plen., n. 7 del 2021, oltre a un indirizzo conforme della Sezione Quarta.

La precedente sentenza di annullamento, pur rilevando plurimi profili di difetto di istruttoria e di motivazione, non elide la discrezionalità dell’ente e non esclude che l’area venga pianificata nuovamente in senso difforme dalle aspettative della società. Il TAR ha censurato la mancanza di un percorso motivazionale puntuale, non l’esistenza di un’unica destinazione possibile a carattere edificatorio.

Ne segue che i vizi riscontrati devono essere qualificati come formali: non si appuntano sulla soluzione adottata, ma sulla mancata esplicitazione delle relative ragioni, e non impediscono all’amministrazione di rideterminarsi, fermo il dovere di motivare la nuova scelta. In questa chiave va letta anche l’erronea valutazione dei presupposti di fatto, poiché non è stata accertata una contraddittorietà in sé tra pianificazione e stato dei luoghi.

Il Collegio richiama quindi l’indirizzo per cui il giudicato di annullamento per vizi formali non fonda la pretesa risarcitoria, non contenendo alcun accertamento sulla spettanza del bene della vita (Cons. Stato, Sez. V, n. 675 del 2015; Cons. Stato, Sez. IV, n. 6930 del 2025). L’interesse pretensivo della società resta subordinato a una nuova decisione discrezionale del consiglio comunale, sicché non è possibile formulare il giudizio prognostico di spettanza senza addentrarsi nel merito della scelta riservata all’amministrazione.

Gli elementi dedotti dalla ricorrente non mutano la conclusione, residuando un margine di apprezzamento del consiglio comunale sull’opportunità di variare lo strumento urbanistico, non sindacabile in sede giurisdizionale. La domanda è pertanto rigettata, con compensazione eccezionale delle spese di giudizio in ragione del tempo trascorso e della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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