Parere paesaggistico generico e contraddittorio: illegittimo l’ampliamento della concessione demaniale (C.G.A.R.S. n. 328 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il parere della Soprintendenza in materia paesaggistica, pur espressione di ampia discrezionalità tecnico-valutativa, deve essere sorretto da un’adeguata istruttoria e da motivazione che renda ricostruibili le premesse e l’iter logico del giudizio finale. L’onere motivazionale si rafforza quando le opere incidono su un sito di massima tutela archeologica, con demolizione di manufatti storici. Prescrizioni formulate in modo generico, prive di parametri verificabili, equivalgono a un parere favorevole incondizionato e sono affette da illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà. Esse non consentono all’amministrazione di verificare il rispetto delle condizioni imposte e finiscono per lasciare amplissima libertà al concessionario. L’eccezione di tardività del ricorso è inammissibile se chi la solleva non prova, con rigorosi riscontri oggettivi, il momento della piena conoscenza dell’atto gravato.

Il Fatto

La controversia riguarda l’ampliamento di una concessione demaniale marittima per l’occupazione di specchi acquei e aree a terra nel porticciolo di Ognina, nel Comune di Catania, disposto con atto suppletivo dell’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente. L’ampliamento aggiunge ulteriori metri quadrati, con collocazione di pontili galleggianti, banchine e un gazebo, ed è stato rilasciato all’esito di una conferenza di servizi.

Un’associazione di promozione sociale ha impugnato davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, l’atto suppletivo e gli atti presupposti, tra cui i pareri della Soprintendenza. Il TAR ha respinto il ricorso, compensando le spese. L’associazione ha proposto appello al C.G.A.R.S., chiedendo la riforma e la sospensione cautelare dell’efficacia. La Sezione ha accolto la domanda cautelare con ordinanza e, in seguito, ha reso chiarimenti per la corretta ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di irricevibilità per tardività del ricorso di primo grado, riproposta dall’Avvocatura erariale. Secondo l’orientamento consolidato, l’onere di provare la piena conoscenza dell’atto incombe su chi eccepisce la tardività, con rigorosi e univoci riscontri oggettivi. Nel caso concreto l’eccezione è generica e inverte l’onere probatorio: essa va respinta.

Nel merito l’appello è fondato con riguardo al sesto motivo, di natura assorbente secondo il principio della ragione più liquida. L’appellante censura il capo della sentenza che ha respinto le doglianze sui pareri favorevoli resi dalla Soprintendenza, rispettivamente nel 2022 e nel 2023. Il secondo parere, reso in conferenza di servizi, è stato espressamente qualificato come integrativo e parzialmente modificativo del primo, non interamente sostitutivo: ciò impedisce di ritenere non scrutinabili le censure mosse al primo parere.

La Corte rileva che il primo parere è privo di qualsiasi supporto motivazionale, essendosi limitato ad accertare la compatibilità paesaggistica e a rilasciare l’autorizzazione prevista dall’art. 146, comma 2, del Codice. Il parere integrativo conferma quello precedente e detta prescrizioni concernenti lo specchio acqueo, le dimensioni delle imbarcazioni e la minimizzazione visiva sotto il profilo materico e cromatico.

Il Collegio richiama l’indirizzo giurisprudenziale per cui il parere della Soprintendenza, pur connotato da ampia discrezionalità, deve essere sempre sorretto da una motivazione dalla quale sia possibile ricostruire le premesse e l’iter logico seguito. Nella specie le opere comportano la demolizione di una porzione del molo originario, la realizzazione di una passerella, di una rampa e di un parapetto, incidendo su un’area archeologica di massimo livello di tutela, qualificata come porto antico di età romana. La Soprintendenza avrebbe dovuto argomentare perché tali interventi invasivi e demolitori fossero compatibili con il vincolo, e come il ripristino dello stato dei luoghi sarebbe stato possibile alla cessazione della concessione.

Il parere integrativo è inoltre illogico e contraddittorio: a fronte del dichiarato interesse storico e archeologico del sito, detta prescrizioni generiche, prive di valore precettivo e inattuabili, che lasciano amplissima libertà al concessionario e rendono impossibile la verifica del loro rispetto. Esse finiscono per trasformare il parere in un favorevole incondizionato. L’accoglimento del motivo impone la riforma della sentenza e l’annullamento dei pareri della Soprintendenza e dell’atto suppletivo. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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