Parere paesaggistico negativo legittimo anche senza bilanciamento con esigenze di telecomunicazioni (TAR Toscana n. 1175 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il parere della Soprintendenza sulla compatibilità paesaggistica costituisce espressione di discrezionalità tecnica e non richiede la ponderazione con interessi pubblici ulteriori, quali la diffusione dei servizi di telecomunicazione o la concorrenza tra gestori. La valutazione è sindacabile solo per difetto di motivazione, illogicità manifesta o errore di fatto conclamato. Il principio del dissenso costruttivo, codificato dall’art. 11, comma 6, d.P.R. n. 31/2017, opera nei limiti dimensionali dell’allegato B, punto B.38, e non è estensibile in via analogica a interventi di maggiore impatto. La disparità di trattamento richiede la prova rigorosa della perfetta identità delle situazioni poste a raffronto.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore di telefonia mobile, presentava al Comune istanza di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 44 d.lgs. n. 259/2003 per installare una nuova stazione radio base sul lastrico solare di un edificio, allegando progetto, analisi di impatto elettromagnetico e relazione paesaggistica. La conferenza di servizi si concludeva negativamente per il parere sfavorevole della Soprintendenza, che rilevava il contrasto dell’intervento con il vincolo paesaggistico gravante sull’area.
Dopo le osservazioni della società e la proposta di occultamento dell’impianto in una finta canna fumaria, la Soprintendenza confermava il parere contrario, giudicando il mascheramento ancora più visibile. La società impugnava così la determinazione comunale di conclusione negativa e i pareri, deducendo violazione del d.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, eccesso di potere, disparità di trattamento rispetto ad altro gestore presente sullo stesso lastrico e violazione del dissenso costruttivo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina congiuntamente i quattro motivi, tutti indirizzati alle valutazioni della Soprintendenza. Sul primo profilo, esclude che gli organi di tutela debbano bilanciare l’interesse paesaggistico con quello alla massima diffusione del segnale o alla concorrenza. Un simile approccio condurrebbe a dare minor tutela al valore paesaggistico quanto più intenso sia l’interesse pubblico alla trasformazione del territorio, in contrasto con l’art. 9 Cost. Il parere resta atto di discrezionalità tecnica, come affermato da Cons. Stato n. 3652 del 2015 e da Cons. Stato n. 738 del 2019.
Quanto alla motivazione, il Collegio rileva che i pareri descrivono puntualmente l’intervento, richiamano le prescrizioni della Scheda di Paesaggio del DM 24.06.1959 e la tutela ope legis dei territori costieri ex art. 142, lett. a), d.lgs. n. 42/2004, e considerano anche la presenza dell’impianto di altro operatore. L’intervento non è finalizzato alla sostituzione o rimozione degli elementi incongrui, ma ne introduce di ulteriori. Le censure di motivazione apparente e apodittica sono quindi infondate; anche una scarna motivazione, si ricorda, sarebbe di regola sufficiente (Cons. Stato n. 8647 del 2023).
Sulla disparità di trattamento, la ricorrente non fornisce la prova rigorosa della perfetta identità delle situazioni, limitandosi a segnalare la presenza dell’antenna altrui nei fotoinserimenti, senza indicarne dimensioni e collocazione.
Infine, il dissenso costruttivo è codificato dall’art. 11, comma 6, d.P.R. n. 31/2017, ma si applica agli interventi dell’allegato B, punto B.38, che ammette supporti non superiori a 6 metri su edifici esistenti. Nel caso concreto una delle strutture raggiunge 7,20 metri, superando il limite. Le previsioni hanno natura regolamentare e non tollerano estensione analogica. Il Tribunale osserva inoltre che il parere conteneva comunque indicazione delle modifiche possibili, mediante accesso all’infrastruttura esistente ex art. 3 d.lgs. n. 33/2016, strada non percorsa dalla ricorrente. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese in favore del Comune.
Nota della Redazione
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