Accesso civico generalizzato ai dati dei laboratori privati sui test Covid (TAR Puglia n. 1163 del 29.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
I laboratori di analisi privati autorizzati dal Ministero della Salute allo svolgimento dei test diagnostico-molecolari in vitro, i cui esiti confluiscono nella piattaforma dell’Istituto Superiore di Sanità per la misurazione dei dati epidemiologici, pongono in essere un’attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 2-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 e sono pertanto destinatari degli obblighi di trasparenza. Ne consegue che le informazioni relative a tale attività sono soggette all’accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, che spetta a chiunque a prescindere dalla sussistenza di un interesse difensivo e senza alcuna motivazione dell’istanza. L’accesso è riconosciuto in ragione dell’esercizio privato di funzioni di pubblico interesse, a nulla rilevando il collegamento tra il documento richiesto e una situazione individuale da tutelare.
Il Fatto
La ricorrente presentava in data 17.11.2023 un’istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 nei confronti di un laboratorio di analisi privato. L’istanza mirava a conoscere la data di autorizzazione del laboratorio da parte del Ministero della Salute allo svolgimento dei test in vitro rt-PCR e il numero di test risultati positivi al virus inviati alle ASL competenti.
Il laboratorio, inserito nell’elenco dei soggetti autorizzati alla diagnosi molecolare, non dava alcun riscontro alla richiesta. La ricorrente agiva quindi ex art. 116 c.p.a. per l’accertamento del diritto all’ostensione e, in subordine, ex art. 117 c.p.a. per l’accertamento dell’obbligo di provvedere con provvedimento espresso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto un proprio precedente (T.A.R. Puglia Lecce, II, 26 luglio 2023, n. 968), reso in analoga vicenda relativa ai test diagnostico-molecolari. Muovendo dall’art. 2-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013, il Tribunale rileva che gli obblighi di trasparenza delle pubbliche amministrazioni sono estesi agli enti di diritto privato che esercitano attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.
In forza dell’Ordinanza n. 640/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Circolare n. 9774 del 20 marzo 2020 del Ministero della Salute, i laboratori svolgono i test RT-PCR i cui esiti confluiscono nella piattaforma predisposta dall’Istituto Superiore di Sanità, ai fini della misurazione dei dati epidemiologici di diffusione del virus. La ricorrente ha dimostrato l’inserimento del laboratorio nell’elenco dei soggetti autorizzati alla diagnosi molecolare su campioni clinici respiratori.
Da ciò il Collegio deduce che i laboratori pongano in essere una attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche, realizzandosi un’attività di indubbia valenza pubblica. Non essendo contestata l’entità del bilancio, assume rilievo decisivo che le informazioni attengano ad attività di pubblico interesse, come tale soggetta ad accesso ex art. 5 d.lgs. n. 33/2013.
Il Tribunale afferma quindi che l’accesso civico generalizzato spetti per sua natura a prescindere dalla sussistenza di un interesse difensivo, possa essere esercitato senza motivazione e debba essere riconosciuto in quanto inerente all’esercizio privato di pubbliche funzioni. Nel medesimo senso la Corte richiama la prevalente giurisprudenza amministrativa, tra cui T.A.R. Campania Napoli, V, n. 3828 del 18 giugno 2024 e T.A.R. Lombardia Brescia, I, n. 384 del 6 maggio 2024.
Il ricorso viene pertanto accolto nei confronti del laboratorio intimato, con declaratoria dell’obbligo di consentire l’accesso mediante presa visione ed estrazione integrale della documentazione nel termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Le spese di giudizio sono compensate per giusti motivi, anche nella prospettiva di un equo bilanciamento degli interessi.
Nota della Redazione
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