Demolizione su suolo pubblico: prova certa della proprietà e del responsabile (TAR Calabria n. 1175 del 04.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione e ripristino adottato ai sensi dell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001 presuppone l’accertamento della natura demaniale o patrimoniale pubblica del suolo, che deve risultare da prova certa ed incontrovertibile. L’onere dimostrativo grava sull’ente locale, sul quale incombe il rischio della mancata prova. Parimenti, l’individuazione del responsabile dell’abuso non può fondarsi su dichiarazioni assunte telefonicamente e prive di riscontro, dovendosi rivolgere l’ordine a chi ha la disponibilità materiale del bene o ne trae beneficio. La carenza istruttoria su tali presupposti determina l’illegittimità del provvedimento repressivo.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune gli ha ingiunto di demolire e rimuovere, a propria cura e spese, un pergolato poggiato su pilastri in legno e una chiusura di suolo comunale mediante catena e struttura in ferro, opere realizzate senza titolo su area antistante un ristorante.
Il ricorrente ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e della diffida ex art. 35, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, oltre al difetto di motivazione e all’eccesso di potere, contestando la natura pubblica dell’area e la propria responsabilità. Il Comune si è costituito resistendo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato il ricorso sotto il profilo della carenza istruttoria. L’ordinanza si regge su due presupposti: la proprietà comunale dell’area e l’individuazione del ricorrente quale autore dell’abuso. Entrambi risultano sforniti di adeguata prova.
Quanto alla proprietà, le visure catastali mostrano che le particelle interessate sono ancora intestate a soggetti privati e il Comune non ha prodotto ulteriore documentazione. Il Collegio richiama l’art. 35 d.P.R. n. 380/2001, che impone la demolizione su suoli demaniali o patrimoniali pubblici, senza margini discrezionali una volta accertato l’abuso. Tuttavia, precisa che l’amministrazione deve verificare con particolare scrupolo la natura pubblica del sedime, onde evitare di applicare la massima sanzione edilizia a un bene che potrebbe appartenere al privato.
Sul punto richiama il principio secondo cui occorre prova certa ed incontrovertibile della proprietà pubblica, non potendo il Comune reprimere opere su una base giuridica di cui non è comprovata l’applicabilità (Cons. Stato, sez. VI, n. 2451 del 2018), e le pronunce TAR Campania n. 4266 del 2020 e TAR Liguria n. 873 del 2014.
Quanto all’imputabilità, il Comune si basa su rapporti di servizio della polizia municipale che riferiscono un’ammissione del ricorrente. Il Collegio riconosce che il rapporto di polizia fa piena prova fino a querela di falso dei fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale (Cass. civ. sez. III n. 10376 del 2024). Rileva però che le dichiarazioni sono state acquisite tramite conversazione telefonica, con perplessità sulle modalità di verbalizzazione e sul rispetto delle garanzie difensive, e in mancanza di ulteriori riscontri non possono assumere valore assoluto.
Risulta comprovato solo l’utilizzo delle opere da parte del ristorante, restando il ricorrente formalmente estraneo alla gestione. Poiché per responsabile dell’abuso si intende anche chi ha la disponibilità materiale del bene o ne trae beneficio (Cons. Stato, sez. VII, n. 3345 del 2022), il Comune avrebbe dovuto rivolgere l’ordine al soggetto nella disponibilità dell’area. Il ricorso è pertanto accolto, con assorbimento delle altre doglianze e compensazione delle spese, salvo il contributo unificato a carico del Comune.
Nota della Redazione
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