Esclusione legittima se l’offerta non rispetta i requisiti strutturali del capitolato (TAR Piemonte n. 234 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di equivalenza funzionale opera rispetto alle specifiche tecniche aventi un grado di dettaglio potenzialmente escludente, non rispetto ai requisiti minimi obbligatori con cui la stazione appaltante definisce a priori i propri bisogni. La prescrizione di due monitor fisici distinti sulla stazione di visualizzazione integra un requisito strutturale dell’oggetto dell’appalto e delimita in modo rigido i macchinari idonei. Ne consegue che l’offerta priva di tale elemento essenziale è legittimamente esclusa, non potendo l’equivalenza estendere l’oggetto del contratto a un bene diverso da quello descritto dalla lex specialis. L’eventuale violazione delle modalità e del termine di comunicazione dell’esclusione, ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. n. 36 del 2023, costituisce mera irregolarità che non inficia la legittimità del provvedimento.

Il Fatto

La stazione appaltante ha indetto una procedura aperta per la fornitura di due dispositivi portatili per radioscopia digitale, destinati a due plessi ospedalieri, da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa. Il capitolato speciale prescrive, tra le caratteristiche essenziali a pena di esclusione, due monitor ad alta risoluzione e alto contrasto di almeno 19 pollici sul carrello portamonitor, oltre al monitor touch screen inserito nell’arco a C.

La ricorrente ha offerto un carrello con un solo monitor da 32 pollici a doppia area di visualizzazione. La commissione di gara ha giudicato l’offerta tecnica non conforme ed escluso la società; l’appalto è stato aggiudicato a un’altra impresa. La ricorrente ha impugnato l’esclusione e l’aggiudicazione, deducendo la violazione dei termini di comunicazione, la conformità del dispositivo offerto e l’omessa valutazione dell’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso nel merito. Quanto al primo motivo, si ribadisce che ogni violazione delle modalità formali e del termine, ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. n. 36 del 2023, per la comunicazione dell’esclusione costituisce una mera irregolarità, che non incide sulla legittimità del provvedimento e rileva semmai per la decorrenza del termine di impugnazione, secondo un precedente del TAR Lazio, Sez. II, n. 10550 del 2020.

Sul merito dell’esclusione, il Collegio osserva che il capitolato descrive puntualmente le componenti tecniche richieste e qualifica come essenziali, a pena di esclusione, i due monitor fisici distinti sul carrello. I monitor complessivamente richiesti sono tre: uno sull’arco a C e due sulla separata stazione di visualizzazione. L’offerta della ricorrente presentava invece un solo monitor sul carrello, come emerge dalla documentazione tecnica prodotta.

La prescrizione di due monitor distinti non integra una specifica tecnica, cui sarebbe applicabile il principio di equivalenza, ma un requisito minimo obbligatorio, che esprime la definizione a priori dei bisogni dei plessi ospedalieri e perimetra in modo rigido i macchinari idonei. La previsione ha consistenza strutturale, non meramente funzionale, e non può essere neutralizzata dal fatto che l’unico monitor offerto misuri 32 pollici con doppia area di visualizzazione.

Il principio di equivalenza, ricorda il Collegio, è riferito alle specifiche tecniche e non ai requisiti essenziali strutturali, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. III, n. 1225 del 2021 e Cons. Stato, Sez. V, n. 5258 del 2019. Esso non può ammettere offerte che non rispettino le caratteristiche tecniche obbligatorie minime, perché si altererebbe l’oggetto del contratto e si consentirebbe di offrire un bene diverso da quello descritto dalla lex specialis. La commissione ha correttamente negato l’equivalenza, illustrando le esigenze operative di chiarezza visiva, affidabilità in caso di avaria e conservazione della piena leggibilità delle immagini.

I motivi aggiunti, relativi alla verifica di anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria, sono inammissibili per difetto di interesse, una volta accertata la legittimità dell’estromissione. Sono respinte anche le domande di caducazione del contratto, di subentro e di risarcimento del danno. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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