Parere paesaggistico tardivo inefficace dopo la definizione del condono (TAR Sicilia n. 2872 del 14.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il parere che la Soprintendenza rende in via endoprocedimentale nell’ambito del procedimento di condono edilizio non costituisce provvedimento autonomo rispetto al titolo edilizio, ma segmento della fase procedimentale la cui definizione è riservata all’autorità comunale. Il parere emesso con grave ritardo, quando il procedimento di sanatoria sia già stato favorevolmente esitato dal Comune, è inefficace e non è idoneo a ledere la sfera giuridica del privato. L’interesse a ricorrere avverso tale atto può risorgere solo a fronte dell’adozione, da parte del Comune, di un provvedimento di autotutela. La circolare assessoriale che non impone alle Soprintendenze l’esercizio dei poteri repressivi non fonda alcun obbligo di rimessione in pristino.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un piccolo fabbricato residenziale in località del Comune di Messina, presentava nel 2004 istanza di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della legge n. 326/2003, nei modi e termini della legge regionale n. 37/1985. Nel 2006 presentava alla Soprintendenza la richiesta di nulla-osta paesaggistico. Il Comune rilasciava la concessione in sanatoria, mentre la Soprintendenza, senza tener conto dell’intervenuta definizione del procedimento di condono, adottava nel marzo 2023 un provvedimento di diniego con ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, richiamando la circolare assessoriale n. 02 del 30 dicembre 2022.
Il ricorrente impugnava il diniego e la circolare davanti al TAR Sicilia, deducendo l’omesso preavviso di rigetto, il difetto di motivazione e il travisamento dei fatti, oltre all’inapplicabilità della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022. L’Amministrazione resistente chiedeva il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama integralmente la motivazione della propria sentenza n. 1336/2024, resa su fattispecie sostanzialmente identica, e il principio espresso dal C.G.A.R.S. n. 443/2023 del 17 luglio 2023. Il parere della Soprintendenza si inserisce, in via endoprocedimentale, nel procedimento di condono di competenza comunale: esso non è provvedimento autonomo, ma segmento della fase procedimentale, la cui definizione resta riservata all’autorità comunale, tenuta a considerare le esigenze di tutela del vincolo.
Ne deriva che il parere emesso, pur sollecitato, con grave ritardo rispetto all’adozione dei provvedimenti di condono, deve ritenersi privo di effetto lesivo, non potendo di per sé superare i provvedimenti comunali già emanati. Troppo indiretta e ipotetica appare, ai fini del radicamento dell’interesse, la possibilità che tale parere costituisca presupposto per l’esercizio di poteri di autotutela da parte del Comune.
Il Tribunale richiama anche la propria sentenza n. 978/2024, che ha ricostruito il sistema dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e della cogestione del vincolo: nei procedimenti di condono il parere dell’ente di tutela si riflette esclusivamente sulla legittimità del provvedimento finale, e l’ente può solo sollecitare il Comune all’esercizio dell’autotutela ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Si esclude, inoltre, che la circolare assessoriale n. 02/2022 imponga alle Soprintendenze di esercitare i poteri repressivi ex art. 167, commi 1-3, del d.lgs. n. 42/2004.
Trasponendo tali considerazioni al caso concreto, il Collegio rileva che il provvedimento impugnato è sopravvenuto quando il procedimento di condono era già stato favorevolmente esitato dal Comune, e lo dichiara perciò inefficace. Il ricorrente non soffre alcuna lesione attuale, potendo semmai risorgere l’interesse all’impugnazione nel caso in cui il Comune adotti un provvedimento di autotutela. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite avuto riguardo al complessivo svolgimento della vicenda.
Nota della Redazione
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