Terzo condono in zona vincolata: sanabili solo gli interventi di minore importanza (TAR Sicilia n. 2871 del 14.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono edilizio, l’art. 32, comma 27, lettera d), del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, esclude la sanatoria delle opere realizzate su immobili soggetti a vincoli ambientali e paesistici anche quando il vincolo comporti inedificabilità relativa e non assoluta. La declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa regionale siciliana di interpretazione autentica Corte cost. n. 252/2022 ha confermato la piena applicabilità della disciplina statale in ambito regionale. Nelle aree vincolate sono quindi sanabili i soli interventi di minore importanza — restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria — purché non comportino nuovi volumi o superfici. È insanabile l’abuso che determini creazione di nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intesi.
Il Fatto
I ricorrenti, eredi del proprietario di un immobile sito in Alicudi, avevano presentato domanda di condono ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003 e della legge regionale n. 37/1985 per un piccolo ampliamento, consistente nella realizzazione di un WC e di un corpo staccato adibito a ripostiglio, asseritamente eseguito prima dell’imposizione del vincolo.
La Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina aveva respinto l’istanza richiamando la circolare assessoriale n. 02 del 30 dicembre 2022. I ricorrenti hanno impugnato il diniego e la circolare, invocando il parere delle Sezioni Riunite del C.G.A.R.S. n. 291/10 e sostenendo la sanabilità delle opere in presenza di vincolo relativo, oltre al difetto di motivazione e istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il proprio consolidato indirizzo (sentenze n. 1794/2024 e n. 1791/2024 e altre) e la circolare assessoriale n. 02/2022, che correttamente richiama la Corte cost. n. 252/2022. Quest’ultima ha dichiarato illegittimo l’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021, che ammetteva la sanatoria in aree soggette a vincoli non comportanti inedificabilità assoluta.
La Corte costituzionale ha chiarito che l’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 richiama integralmente l’art. 32 del decreto legge n. 269/2003, compreso il limite della lettera d) del comma 27, che attribuisce carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli relativi. Le previsioni statali sui limiti del condono costituiscono norme di grande riforma economico-sociale.
Il Collegio ritiene superato il diverso avviso del parere C.G.A.R.S. n. 291/10, valorizzando le pronunce di merito del giudice d’appello (C.G.A.R.S. n. 836/2023 e n. 288/2023), che hanno escluso la necessità di ulteriori approfondimenti. L’ordinanza cautelare n. 357/2023, di cognizione sommaria, non giustifica un mutamento dell’indirizzo.
Nel caso concreto l’intervento ha determinato nuovi volumi o superfici rilevanti paesaggisticamente, come chiarito dalla giurisprudenza (Cons. Stato n. 3289/2015, n. 4123/2023, n. 9950/2022). Trattandosi di atto vincolato, non occorre specifica motivazione sull’interesse pubblico, né comunicazione di avvio del procedimento. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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