Cessata materia del contendere per ricalcolo pensione ex art 54 dPR 1092/73 (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 419 del 03.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la sopravvenuta liquidazione in corso di causa della prestazione domandata con il ricorso determina la cessata materia del contendere e la conseguente declaratoria di estinzione del giudizio. Il venir meno dell’interesse alla decisione di merito si verifica quando l’ente previdenziale abbia integralmente soddisfatto la pretesa azionata, con applicazione del criterio di calcolo invocato dal ricorrente. In tale ipotesi il giudice non è tenuto a scrutinare nel merito la questione interpretativa dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, ormai superata dall’intervenuto adeguamento della prestazione. Le spese di lite sono compensate tra le parti.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, chiedendo il ricalcolo del trattamento pensionistico mediante applicazione, sulla quota retributiva, dell’art. 54 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, con conseguente riconoscimento dell’aliquota fissa del 44 per cento.

L’INPS, costituitosi in giudizio, ha rappresentato di aver già provveduto a rideterminare la pensione del ricorrente in conformità a quanto disposto dalle SS.RR., applicando il 2,44 per cento, e di aver corrisposto gli arretrati con la rata di febbraio 2024, producendo la relativa documentazione. L’Istituto ha quindi concluso per la declaratoria di cessata materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Giudice Unico ha rilevato che, nelle more del giudizio, la prestazione pensionistica concernente l’applicazione dell’art. 54, comma 1, del DPR 1092/73, domandata con l’atto introduttivo, è stata liquidata dall’ente previdenziale.

Tale sopravvenienza processuale priva il ricorso del suo oggetto. La pretesa azionata risulta, infatti, integralmente soddisfatta dalla condotta dell’Istituto, che ha adeguato il trattamento pensionistico e corrisposto gli arretrati.

Ne consegue la declaratoria di cessata materia del contendere. La Corte non procede allo scrutinio nel merito della questione interpretativa dell’art. 54 d.P.R. 1092/73, risultando superata dall’intervenuto ricalcolo.

Quanto alle spese, il Giudice Unico le ha compensate tra le parti, con nulla per le spese di giudizio. Il dispositivo dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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