Parere regionale di coerenza non vincolante non blocca completamento lottizzazione (TAR Sardegna n. 351 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il parere espresso dalla Regione in sede di verifica di coerenza del piano urbanistico comunale con il Piano paesaggistico regionale non è vincolante. Esso costituisce occasione di coordinamento tra pianificazione sovraordinata e strumenti comunali, non un controllo preventivo sugli atti dell’ente locale, soppresso a seguito dell’abrogazione dell’art. 130 della Costituzione ad opera dell’art. 9 della legge costituzionale n. 3/2001 e dell’adeguamento della legislazione regionale. Il Comune che annulla la propria precedente pianificazione sull’erronea convinzione di essere vincolato alle prescrizioni regionali vizia irrimediabilmente il processo valutativo-discrezionale, con conseguente annullamento degli atti comunali. L’art. 20 delle N.T.A. del P.P.R. consente il completamento degli insediamenti esistenti nei Comuni dotati di P.U.C. adeguato al P.P.R., senza che rilevi la misura di attuazione della lottizzazione.

Il Fatto

La curatela fallimentare di una società titolare di un compendio immobiliare in un Comune sardo impugna la deliberazione consiliare con cui è stato approvato il nuovo Piano Urbanistico Comunale, oltre alle determinazioni regionali intervenute in sede di verifica di coerenza. Il compendio ricade in un piano di lottizzazione a destinazione turistico-residenziale approvato nel 2004, con convenzione che fissava in dieci anni il termine per le opere di urbanizzazione, poi prorogato per effetto dell’art. 30, comma 3-bis, del d.l. n. 69/2013.

Dichiarata fallita la società nel 2015, il curatore chiede nel 2017 una proroga, inizialmente negata e poi annullata in autotutela. Il Comune approva quindi una proroga condizionata e, nel 2018, un P.U.C. che consentiva espressamente il completamento della lottizzazione. La Regione restituisce però il piano, ritenendolo non coerente con l’art. 20 delle N.T.A. del P.P.R. Il Comune riadotta il P.U.C. espungendo la previsione di completamento e lo approva definitivamente nel 2020. Di qui il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale dichiara anzitutto inammissibile, per difetto di interesse, la domanda di annullamento dei pareri regionali. Il nuovo P.U.C. diviene efficace con la pubblicazione nel BURAS a prescindere dall’esito della verifica di coerenza, poiché i controlli sugli atti degli enti locali sono stati soppressi. Le censure vanno dunque esaminate solo rispetto agli atti comunali, unici concretamente lesivi, richiamando sul punto la sentenza n. 767/2012 dello stesso TAR Sardegna.

Nel merito, il primo motivo è accolto. Dagli atti emerge che il Comune ha modificato la propria pianificazione sull’erronea convinzione di essere vincolato alle prescrizioni regionali: il verbale del Tavolo tecnico e la determinazione n. 1512/2020 parlavano di “condizioni minime” e di “recepimento delle prescrizioni”. Tale errore vizia il processo valutativo-discrezionale e conduce di per sé all’annullamento degli atti comunali, affinché il Comune eserciti correttamente i propri poteri.

È fondato anche il secondo profilo. L’art. 20, comma 2, lett. c), delle N.T.A. del P.P.R. permette espressamente il completamento degli insediamenti esistenti, richiedendo quale unica condizione che il Comune sia dotato di un P.U.C. adeguato al P.P.R. o di un’intesa ai sensi dell’art. 11. Nel caso concreto la lottizzazione è insediamento esistente, essendo stati realizzati ventotto immobili e parte delle infrastrutture, e il Comune si era dotato di P.U.C. adeguato nel 2018.

Il Collegio respinge la tesi regionale secondo cui rileverebbe la misura di attuazione della lottizzazione. L’art. 15 delle N.T.A. del P.P.R. opera solo “in prima battuta”, fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, e riguarda i Comuni non dotati di P.U.C. approvato. L’art. 20 disciplina invece il regime a regime e consente il completamento delle lottizzazioni efficaci benché non ancora attuate. Risulta perciò inconferente il richiamo alla sentenza n. 516/2018, relativa a un Comune privo di P.U.C. adeguato. Il ricorso è accolto, assorbite le ulteriori censure, con compensazione delle spese per la complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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