Il silenzio sull’accesso agli atti del Comune accertatore è illegittimo (TAR Lazio n. 133 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il destinatario di un verbale di accertamento per violazione del codice della strada è titolare del diritto di accesso ai documenti detenuti dal Comune quale ente accertatore, che è tenuto a riscontrare l’istanza ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990. Formatosi il silenzio-rigetto per l’inerzia dell’amministrazione, lo stesso è illegittimo quando l’istanza risulti sufficientemente perimetrata nel suo oggetto e strumentale alla difesa degli interessi giuridici del richiedente, secondo l’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990. L’amministrazione non può opporre all’ostensione la risalenza dei documenti richiesti, ove non abbia allegato un onere gravoso tale da interferire con il buon funzionamento della propria attività. Né può negare l’accesso per la riferibilità dei dati alla sfera del richiedente, non ponendo l’art. 24 della legge n. 241/1990 alcun limite all’ostensione in tal senso.

Il Fatto

Il ricorrente ha ricevuto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione un sollecito di pagamento comprensivo di più cartelle, tra cui una relativa a un ruolo emesso dal Comune per una contravvenzione risalente al 2010. Per contestare la cartella, ha inoltrato a mezzo PEC al Comune un’istanza di accesso ai sensi della legge n. 241/1990, chiedendo copia del verbale di accertamento originario, della relata di notifica, della cartella, del ruolo e dell’estratto di ruolo trasferito all’agente della riscossione, oltre a eventuali atti interruttivi della prescrizione.

Decorso il termine di trenta giorni senza alcun riscontro, il ricorrente ha proposto ricorso al TAR Lazio, sezione staccata di Latina. Il Comune, regolarmente notiziato, non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha qualificato l’inerzia dell’amministrazione come silenzio-rigetto e lo ha ritenuto illegittimo. Il ricorrente aveva correttamente invocato l’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, allegando un interesse diretto, concreto, attuale e differenziato, oltre all’interesse difensivo tutelato dall’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990.

Il punto centrale è la posizione del destinatario del verbale: ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990, egli è titolare del diritto di accesso ai documenti detenuti dal Comune quale ente accertatore, con conseguente obbligo di riscontrare la richiesta. L’istanza era sufficientemente perimetrata nel suo oggetto e la conoscenza degli atti richiesti risultava strumentale alla difesa degli interessi giuridici del ricorrente.

Il Collegio ha escluso i possibili contrappesi dell’amministrazione. Questa non ha eccepito, né in sede procedimentale né in sede giudiziale, che l’evasione della richiesta, attesa la risalenza dei documenti, avrebbe comportato un onere oltremodo gravoso tale da interferire con il buon funzionamento della propria attività, richiamando Consiglio di Stato, III, 14 marzo 2023, n. 2686 e VI, 24 maggio 2021, n. 4004.

Quanto alla riferibilità dei dati alla sfera del ricorrente, il Collegio ha osservato che, trattandosi di documenti amministrativi, l’art. 24 della legge n. 241/1990 non pone alcun limite all’ostensione, richiamando in tal senso T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, 20 dicembre 2024, n. 3735. Il ricorso è stato quindi accolto, con obbligo per l’amministrazione di ostendere la documentazione entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza e condanna alle spese liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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