Parifica con esclusione dei capitoli sui contratti collettivi non certificati (Corte dei Conti Sez. Riunite Trentino-Alto Adige n. 2 del 27.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di parificazione del rendiconto generale di una Regione o Provincia autonoma la Corte dei conti verifica la corrispondenza del rendiconto alle scritture contabili e alle risultanze della gestione, ma non può dare ingresso a poste di spesa fondate su contratti collettivi sottoscritti senza la preventiva certificazione di compatibilità economico-finanziaria demandata alla magistratura contabile. L’art. 47, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 riconduce quella certificazione al coordinamento della finanza pubblica e sanziona con l’inefficacia i contratti non sottoposti al controllo. Il rendiconto si parifica quindi con esclusione dei capitoli che espongono gli oneri aggiuntivi derivati da contratti non certificati e, per essi, il giudizio è sospeso fino alla definizione dell’incidente di costituzionalità sulla legge provinciale che ha trasferito la funzione al Collegio dei revisori.

Il Fatto

Le Sezioni Riunite per il Trentino-Alto Adige/Südtirol sono investite del giudizio di parificazione sul rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l’esercizio 2023. Il rendiconto espone un risultato di amministrazione di euro 824.410.227,36, un risultato di competenza di euro 580.160.761,06 e un fondo di cassa di euro 3.814.053.708,18.

La questione che arriva davanti al giudice non è contabile ma di legittimità. Dopo la parifica dell’esercizio 2021, la Provincia ha introdotto con legge provinciale n. 10/2022 una disposizione che attribuisce al Collegio dei revisori, e non alla Corte dei conti, la certificazione di compatibilità economico-finanziaria dei contratti collettivi provinciali. Su quella norma pende il giudizio di costituzionalità promosso in via principale. Il Procuratore regionale ha chiesto la parifica con esclusione dei capitoli relativi agli oneri aggiuntivi dei contratti stipulati dopo quella parifica e, in pendenza del giudizio innanzi alla Consulta, la sospensione del giudizio per l’importo complessivo di euro 42.900.867.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione del perimetro del giudizio di parificazione. Il raffronto investe il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale, con verifica dei limiti di impegno e di pagamento e del limite di indebitamento prescritto dall’art. 62 del d.lgs. n. 118/2011. Su questi profili il rendiconto supera il controllo: il Collegio dei revisori ha attestato la corrispondenza alle risultanze finali della gestione ed espresso parere favorevole.

Il nodo è altrove. Le Sezioni Riunite ricordano di aver già affermato, nelle decisioni di parifica sull’esercizio 2021, l’obbligo di sottoporre al controllo della Corte le ipotesi di accordo dei contratti collettivi dei dipendenti pubblici stipulati in via originaria in sede locale, in applicazione dell’art. 47, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, perché la funzione è riconducibile alla materia del coordinamento della finanza pubblica.

La Provincia ha reagito a quell’indirizzo con l’art. 9 della legge provinciale n. 10/2022, che ha inserito l’art. 60-bis nella legge provinciale n. 7/1997 e ha spostato la certificazione in capo al Collegio dei revisori. La Sezione di controllo di Trento ha segnalato l’illegittimità costituzionale della norma e il Consiglio dei ministri ha proposto ricorso in via principale. Nelle more, la Giunta provinciale ha autorizzato la sottoscrizione di ulteriori accordi senza la preventiva certificazione della Corte, con oneri che incidono sui capitoli del rendiconto 2023 indicati nell’allegato alla decisione.

Da qui la conseguenza giuridica. I contratti collettivi non sottoposti alla certificazione della Corte sono da ritenersi quantomeno inefficaci. Poiché il giudizio di costituzionalità non è definito — l’udienza innanzi alla Consulta si è tenuta il 5 giugno 2024 e la questione è stata trattenuta in decisione — la Corte non può né validare quelle poste né deciderle definitivamente.

Il dispositivo è coerente con questa impostazione: parifica del rendiconto nelle sue componenti, con esclusione dei capitoli riportati nell’allegato per gli oneri aggiuntivi dei contratti sottoscritti dopo la parifica dell’esercizio 2021; sospensione del giudizio sui medesimi capitoli per euro 42.900.867 fino al deposito della pronuncia della Consulta; restituzione del rendiconto munito del visto al Presidente della Provincia per la presentazione al Consiglio provinciale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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