Il parere soprintendizio non incide sulla competenza comunale in materia paesaggistica (TAR Toscana n. 521 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio di un titolo edilizio in area paesaggisticamente vincolata, in difetto della previa autorizzazione di cui all’art. 146 del d. lgs. n. 42/2004, non integra il difetto assoluto di attribuzione né l’incompetenza assoluta del Comune e non determina la nullità del provvedimento ai sensi dell’art. 21 septies della legge n. 241/1990. La competenza autorizzatoria in materia paesaggistica spetta alla Regione, che può delegarla ai Comuni; il parere della Soprintendenza costituisce un contributo istruttorio del procedimento, la cui assenza non trasferisce ad altri la titolarità del potere. Il provvedimento comunale adottato in tale materia è pertanto espressione di un potere conferito dalla legge e non configura esercizio di competenza altrui.

Il Fatto

Nel territorio del Comune resistente insiste un’area assoggettata a vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. c), del d. lgs. n. 42/2004, individuata nella fascia di 150 metri dal corso d’acqua ivi scorrente. Ciò nonostante, nel 2010 il Comune rilasciava permessi di costruire per immobili residenziali ricadenti in tale area, senza la previa autorizzazione paesaggistica. L’omissione derivava da un errore cartografico: nelle mappe comunali il corso d’acqua e il relativo vincolo non risultavano.

Nel 2021 il Comune richiedeva alla Soprintendenza un parere sull’alternativa tra l’autotutela decisoria sui titoli edilizi e il rilascio postumo dei titoli paesaggistici. Nel 2024 la Direzione generale del Ministero confermava la vigenza della tutela sin dal 1925. Il Comune, con la deliberazione e le determinazioni impugnate, assumeva invece l’inefficacia del vincolo al tempo del rilascio dei titoli edilizi e li confermava. Il Ministero ricorreva al TAR deducendo la nullità dei provvedimenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la domanda di nullità, proposta in via principale e attinente al vizio più grave, ritenendo di poter prescindere dalle eccezioni preliminari per la sua infondatezza nel merito. Il Ministero aveva sostenuto che il Comune, nell’adottare i provvedimenti di conferma dei titoli edilizi, avesse esercitato la competenza paesaggistica di esclusivo appannaggio statale.

Il TAR richiama l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 7 maggio 2024: il difetto assoluto di attribuzione ricorre quando sia esercitato un potere non previsto dall’ordinamento, ovvero sia esercitato un potere attribuito a una diversa Amministrazione, o ancora sussista un impedimento legale assoluto. La carenza di potere in concreto rientra invece nell’area dell’annullabilità.

Nel caso di specie nessuna delle fattispecie ricorre. L’art. 146 del d. lgs. n. 42/2004, al comma 5, prevede che sull’istanza di autorizzazione si pronunci la Regione, dopo aver acquisito il parere vincolante del Soprintendente; il comma 6 consente alla Regione di delegare l’esercizio della funzione ai Comuni. Il potere esercitato dal Comune è dunque conferito dalla legge. L’omessa richiesta dell’assenso soprintendizio non vale a qualificare i provvedimenti come esercizio di competenza altrui.

Il Collegio conforta la conclusione con la giurisprudenza amministrativa sul parere tardivo della Soprintendenza, che diviene non vincolante e impone al Comune una valutazione autonoma e motivata. Il parere resta un contributo istruttorio di un procedimento monostrutturato, di competenza della Regione o, su delega, del Comune. Su questa base il TAR aveva già statuito con la sentenza della Sezione n. 1416 del 23 luglio 2025.

Quanto all’azione di annullamento, essa è inammissibile per mancata notifica ad almeno un controinteressato, ai sensi dell’art. 41, comma 1, c.p.a.. I proprietari degli immobili edificati sono portatori di un interesse oppositivo, agevolmente individuabili dai provvedimenti impugnati, che sono atti di conferma propria. Il Ministero difetta inoltre di interesse ad agire, poiché non ha impugnato i titoli edilizi e il lungo tempo trascorso e il legittimo affidamento degli interessati hanno esaurito il potere di autotutela comunale. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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