Assegno ad personam e voci fisse nel transito ai vigili del fuoco (TAR Toscana n. 519 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le indennità di volo, di aeronavigazione e di pronto intervento aereo previste dalla legge n. 78/1983, nonché l’emolumento fisso aggiuntivo di polizia di cui all’art. 52, comma 2, d.P.R. n. 164/2002, costituiscono voci fisse e continuative della retribuzione e devono essere incluse nella base di calcolo dell’assegno ad personam spettante al personale transitato dal Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), n. 2), legge n. 124/2015 e dell’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 177/2016. Tali emolumenti compensano la professionalità del dipendente e condizioni operative stabili nel tempo, non essendo collegati a eventi incerti o a risultati. La retribuzione da assumere come parametro è quella della qualifica effettivamente posseduta al momento del transito. Il riassorbimento può operare solo sugli avanzamenti economici e di carriera successivi al transito, non sulle differenze derivanti dalla corretta ricostruzione della posizione di partenza.

Il Fatto

Il ricorrente, già vice sovrintendente del Corpo forestale dello Stato, è transitato dal primo gennaio 2017 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei ruoli speciali antincendio boschivo, in forza della riorganizzazione introdotta dal d.lgs. n. 177/2016. L’amministrazione lo ha inquadrato inizialmente come vigile del fuoco coordinatore, qualifica inferiore a quella posseduta, e solo con un decreto successivo ha riconosciuto la qualifica di capo squadra AIB, con decorrenza dal primo gennaio 2017.

Il diritto soggettivo azionato riguarda la rideterminazione dell’assegno ad personam riassorbibile. Il ricorrente contesta sia il mancato computo delle indennità di volo, aeronavigazione e pronto intervento aereo e dell’emolumento fisso aggiuntivo di polizia, sia l’applicazione del riassorbimento agli incrementi derivanti dal corretto ma tardivo inquadramento. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l’irricevibilità del ricorso e, nel merito, la natura accessoria e variabile di tali emolumenti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rigetta l’eccezione di irricevibilità. La controversia non è soggetta al termine decadenziale dell’art. 29 c.p.a., poiché ha ad oggetto l’accertamento di un diritto soggettivo in materia di rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico, riconducibile alla giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a., azionabile nel termine di prescrizione. Le amministrazioni non hanno prodotto un formale atto di inquadramento, e non è provata la tardività.

Sul merito, il Collegio accerta che la qualifica di vice sovrintendente era stata acquisita con decorrenza giuridica dal primo gennaio 2016 ed economica dal 29 dicembre 2016. La retribuzione di partenza è stata perciò erroneamente ragguagliata a quella di assistente capo, qualifica inferiore, in luogo di quella corretta. Il riassorbimento è stato inoltre applicato ai miglioramenti scaturiti dal tardivo inquadramento, anziché ai soli avanzamenti successivi al transito.

La Corte ricostruisce la funzione dell’assegno ad personam come strumento di continuità retributiva e di divieto di reformatio in peius, richiamando la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 170 del 2019), amministrativa (TAR Lazio n. 18855 del 2025; Cons. Stato n. 6686 del 2011) e di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 7154 del 2010; Cass. civ. n. 23057 del 2021). Non è fisso e continuativo il compenso legato a eventi specifici o a risultati, mentre lo è la componente correlata alla professionalità e alle condizioni operative abituali.

Le indennità previste dalla legge n. 78/1983, estese al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile dall’art. 11 d.P.R. n. 395/1995, e l’emolumento fisso aggiuntivo di polizia sono erogati in ragione di una particolare professionalità, concorrono al trattamento pensionistico e figurano tra le competenze fisse del cedolino. Esse sostituiscono l’indennità di impiego operativo dovuta alla generalità del personale militare, di natura fissa e continuativa, e ne condividono la qualificazione.

Il Collegio ritiene assolto l’onere probatorio ex art. 2697 c.c., avendo il ricorrente depositato i cedolini e le tabelle di raffronto, mentre le amministrazioni, pur disponendo dei dati, non hanno prodotto conteggi difformi. Il ricorso è accolto con accertamento del diritto alla corretta base di calcolo e condanna del Ministero dell’Interno al pagamento delle differenze retributive, oltre interessi legali. Le spese di lite sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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