Il provvedimento regionale di payback sui dispositivi medici non è espressione di potere autoritativo e la relativa controversia appartiene al giudice ordinario (TAR Lazio n. 14428 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia con cui un’azienda fornitrice di dispositivi medici contesta il provvedimento con cui la Regione, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, determina la quota di ripiano del superamento del tetto di spesa sanitaria appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non del giudice amministrativo. L’attività demandata alle Regioni è interamente vincolata e priva di margini di discrezionalità, anche tecnica, riducendosi a una mera ricognizione contabile e a un’attività riepilogativa del fatturato, sicché tra l’Amministrazione e l’impresa si instaura un rapporto obbligatorio a contenuto patrimoniale, che involge un diritto soggettivo e non un interesse legittimo. Il contributo di ripiano costituisce una prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 Cost., ma non ha natura tributaria, con conseguente infondatezza delle censure fondate sull’art. 53 Cost..
Il Fatto
Una società operante nel settore della fornitura di dispositivi medici ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il decreto con cui la Regione Abruzzo, in attuazione del meccanismo del c.d. payback, l’ha individuata tra le aziende tenute al ripiano dello sfondamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, ponendole a carico un importo di euro 569.622,56. Con il ricorso, trasformato da ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in seguito all’opposizione delle Amministrazioni, la società ha censurato sia gli atti statali di certificazione e di disciplina del ripiano, sia il provvedimento regionale, deducendo vizi di legittimità, violazione del legittimo affidamento, lesione della libertà di iniziativa economica e natura tributaria del prelievo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Conferenza permanente Stato-Regioni, in quanto priva di argomentazioni, e ha dichiarato infondato il ricorso avverso gli atti statali, richiamando i precedenti conformi della Sezione e la giurisprudenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha escluso profili di illegittimità costituzionale del meccanismo del payback, qualificandolo come contributo solidaristico ragionevole e proporzionato, rispettoso della riserva di legge di cui all’art. 23 Cost. e non lesivo dell’affidamento degli operatori, edotti sin dal 2015 dell’esistenza del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano.
In relazione alla natura del contributo, il TAR ha ribadito che la prestazione imposta dal payback, pur costituendo una prestazione patrimoniale coattiva, non possiede natura fiscale, difettando dei caratteri propri dei tributi quali la devoluzione delle controversie al giudice tributario. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondate le censure relative alla violazione del principio di uguaglianza, alla disparità di trattamento tra operatori del settore e alla lesione del principio di proporzionalità, evidenziando come la riduzione al 48 per cento dell’importo originario, estesa da Corte cost. n. 139 del 2024 anche alle aziende che non hanno rinunciato al contenzioso, abbia reso più equilibrata l’incidenza del contributo. Quanto alla dedotta violazione del principio di competenza economica, il Collegio ha chiarito che l’obbligazione di ripiano, una volta divenuta certa e determinabile, costituisce una sopravvenienza passiva imputabile all’esercizio in cui il debito assume consistenza giuridica, senza alterare i bilanci già approvati.
Con riferimento all’impugnativa del provvedimento regionale, la Sezione ha invece dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, valorizzando la natura interamente vincolata dell’attività svolta dalla Regione. Il provvedimento adottato ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015 si limita, infatti, a porre a carico delle aziende la quota di ripiano già determinata dagli atti statali, attraverso una mera attività tecnico-contabile di verifica del fatturato e di compilazione dell’elenco dei soggetti tenuti al versamento, senza alcun margine di discrezionalità. Ne consegue che la situazione giuridica azionata dall’impresa, volta a contestare il quantum debeatur, ha natura di diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non intermediato dall’esercizio del potere autoritativo.
Il ricorso è stato, pertanto, in parte respinto nel merito e nella restante parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con indicazione della possibilità di riassunzione dinanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., e integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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