Incompetenza del Comune sulle limitazioni allo spandimento dei gessi di defecazione (TAR Piemonte n. 1804 del 03.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune non è titolare di alcuna potestà normativa in materia di spandimento di gessi e carbonati di defecazione impiegati come fertilizzanti. La disciplina pertinente appartiene alla competenza esclusiva statale in tema di ambiente ed ecosistema, ai sensi dell’art. 117, comma 1, lett. s), Cost., e al riparto fissato dall’art. 195, comma 2, lett. o), d.lgs. 152/2006 e dall’art. 5 d.lgs. 75/2010. L’ordinanza sindacale contingibile e urgente ex art. 54 d.lgs. 267/2000 richiede il pericolo grave per la pubblica incolumità, la contingibilità, l’urgenza e la provvisorietà degli effetti. Il mero disagio olfattivo della collettività, per quanto diffuso, non integra tali presupposti e non giustifica una deroga extra ordinem alla disciplina legislativa di un’attività regolata.

Il Fatto

La ricorrente è un’impresa che svolge attività di messa in riserva, trattamento e recupero agronomico di fanghi biologici da impianti di depurazione, per conto terzi. Essa tratta tali matrici secondo due linee: la prima destina i fanghi allo spandimento sui campi come operazione di recupero; la seconda produce gessi di defecazione da fanghi, che assumono la qualifica di materia prima secondaria, perdendo quella di rifiuto.

La società, iscritta al Registro fertilizzanti del SIAN come fabbricante, aveva sottoscritto con un’azienda agricola del territorio un contratto di fornitura di gesso di defecazione. Il Sindaco del Comune ha adottato un’ordinanza ai sensi dell’art. 54 d.lgs. 267/2000, con prescrizioni e limitazioni permanenti allo spandimento nei campi. La società ha impugnato l’atto davanti al TAR, che in sede cautelare ne ha sospeso l’efficacia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma la prognosi cautelare e accoglie il ricorso. Sul primo motivo, relativo ai presupposti dell’ordinanza contingibile e urgente, il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa sui requisiti dell’art. 54 d.lgs. 267/2000: contingibilità, urgenza, imprevedibilità o straordinarietà della situazione e provvisorietà degli effetti. Tali presupposti devono risultare da un’istruttoria adeguata e dalla motivazione del provvedimento.

Nel caso concreto, il Sindaco ha introdotto divieti e modalità permanenti di spandimento a fronte di generiche segnalazioni di disagi olfattivi. Il Tribunale esclude che il disagio odorigeno, per quanto diffuso, possa assurgere a pericolo attuale per la pubblica incolumità. L’attività di spandimento è disciplinata dal legislatore, che ne regola modalità e requisiti: non può quindi costituire una situazione di pericolo non tipizzata idonea a giustificare una deroga extra ordinem. Con il provvedimento impugnato il Sindaco ha surrettiziamente introdotto un vero e proprio regolamento, esercitando una potestà normativa che non gli compete.

Il secondo motivo, sull’incompetenza del Comune, è parimenti fondato. Il Collegio richiama la sentenza di questa Sezione n. 574 del 29.05.2024 e la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 249 del 2009), che riconduce la materia all’ambiente ed ecosistema, di competenza esclusiva statale ex art. 117, comma 1, lett. s), Cost.. Anche quando i gessi di defecazione perdono la qualifica di rifiuto e rientrano nella disciplina dei fertilizzanti, l’assetto delle competenze non muta: l’art. 5 d.lgs. 75/2010 riserva allo Stato il potere di vietare o subordinare a condizioni l’immissione sul mercato, a tutela di interessi primari.

Il terzo motivo è accolto: la L.R. Piemonte n. 43/2000 lascia ai Comuni sole potestà attuative, nei limiti dei Piani regionali e provinciali. La D.G.R. 26.02.2021 n. 9-2916 fa salva la fertilizzazione con interramento immediato, che è la modalità ordinaria prescritta dal regolamento regionale n. 10/R/2007 per i prodotti controversi. La quarta e la quinta censura restano assorbite. L’ordinanza è annullata, con condanna del Comune alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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