Fiscalizzazione dell’abuso edilizio esclusa per totale difformità planivolumetrica (TAR Toscana n. 1417 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione non è applicabile quando l’intervento edilizio realizzato integri una totale difformità dal titolo. La nozione di parziale difformità presuppone che le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione, concretandosi in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell’opera. La realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche planivolumetriche, in pianta e in proiezione verticale, integra la totale difformità, con applicazione del regime ripristinatorio e non di quello pecuniario. Il decorso del tempo rileva sull’eventuale legittimo affidamento nella irrogazione della misura repressiva, non sulla tipologia di sanzione da applicare.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un fabbricato adibito a civile abitazione con area di pertinenza, nel corso di lavori di ristrutturazione eseguiti nel 1993 aveva demolito un corpo accessorio presente sul resede, accorpandolo al fabbricato principale e determinando un incremento della volumetria complessiva. Presentata domanda di condono, il Comune l’aveva rigettata ingiungendo la demolizione del nuovo corpo di fabbrica.

Il ricorrente ha quindi chiesto l’applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva ai sensi dell’art. 34 d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 216 della L.R. Toscana n. 65/2014, deducendo il pregiudizio grave e irreparabile che la demolizione avrebbe arrecato alle parti legittimamente edificate. L’Ente ha negato la fiscalizzazione, ritenendo l’abuso configurabile come nuova costruzione. Il diniego, e la successiva conferma in autotutela, sono stati impugnati con ricorso principale e motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la distinzione tra parziale difformità e totale difformità. La prima ricorre quando l’intervento, pur contemplato dal titolo, è realizzato con modalità diverse da quelle autorizzate, incidendo su elementi particolari e non essenziali e concretandosi in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell’opera, come affermato dal Consiglio di Stato sez. VI n. 1743 del 2021. La seconda si configura allorché sia realizzato un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, architettoniche, edilizie e planivolumetriche, nella forma, nella collocazione e distribuzione dei volumi, secondo il richiamato TAR Catania sez. I n. 382 del 2025.

Sul piano applicativo il Tribunale richiama il principio per cui gli interventi su un preesistente manufatto comportanti modifiche alla sagoma e incrementi di superficie o volumetrici integrano la totale difformità, come affermato dal TAR Milano sez. II n. 120 del 2023. Nel caso di specie il risultato complessivo dell’aggiunta del nuovo corpo di fabbrica è un edificio con maggior volume e caratteristiche planivolumetriche completamente diverse dal precedente, sia in pianta sia in proiezione verticale: esso rientra perciò de plano nella categoria della totale difformità.

Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio osserva che, ai sensi dell’art. 196 della L.R. Toscana n. 65/2014, può costituire totale difformità anche la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche planivolumetriche. Diviene pertanto superfluo accertare se la nuova volumetria superi il 20% di quella preesistente e se il corpo aggiunto sia autonomamente utilizzabile. La conferma della classificazione assorbe le questioni sul dedotto pregiudizio alla parte conforme.

Infine, la censura relativa al tempo trascorso dalla commissione dell’abuso non è accolta: la questione degli effetti del decorso del tempo attiene alla legittimità dell’irrogazione della misura repressiva nei casi di inerzia della p.a. e di legittimo affidamento, non alla tipologia di sanzione applicabile. Entrambi i ricorsi sono respinti, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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