Permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica: legittimo il rilascio congiunto da parte del Comune (TAR Lombardia n. 1044 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La differenziazione tra il procedimento di autorizzazione paesaggistica e quello edilizio, richiesta dall’art. 146 d.lgs. n. 42/2004, attiene alla sostanza delle valutazioni e delle attività, non alla distinzione soggettiva degli organi che le adottano. L’autorizzazione paesaggistica per un intervento ricompreso in un Piano attuativo già approvato può motivarsi per relationem ai pareri endoprocedimentali, essendo l’onere motivazionale attenuato per gli aspetti già valutati a monte. L’omessa impugnazione del Piano attuativo non preclude l’impugnazione del titolo edilizio per vizi propri, attesa l’autonoma impugnabilità delle sue previsioni di dettaglio. Nel calcolo delle distanze legali non rilevano gli sporti di ridotte dimensioni, come balconi e pensiline, ove una norma di piano lo consenta e non amplino la superficie abitativa.
Il Fatto
Alcuni proprietari di unità immobiliari site in un comprensorio prospiciente il lago di Garda hanno impugnato il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica rilasciati dal Comune per la realizzazione di un nuovo complesso residenziale, previa demolizione di manufatti accessori, in area sottoposta a doppio vincolo paesaggistico: uno di natura provvedimentale e uno ex lege per la prossimità al lago. I ricorrenti lamentavano, tra l’altro, che l’autorizzazione fosse stata rilasciata dagli stessi funzionari del permesso di costruire e che le distanze e le altezze non fossero state rispettate.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione del Piano attuativo, chiarendo che il permesso di costruire è un titolo abilitativo puntuale, autonomamente impugnabile per i vizi che lo riguardano direttamente. L’inoppugnabilità del Piano attuativo concerne solo le previsioni in esso esattamente stabilite e meramente riprodotte nel titolo edilizio.
Quanto all’eccezione sul ricorso collettivo, il Collegio ne ha affermato l’ammissibilità, ravvisando l’omogeneità delle posizioni dei ricorrenti, tutti lesi nella fruizione delle visuali panoramiche. Ha quindi precisato che la compromissione di un panorama, in assenza di un diritto assoluto alla sua conservazione, può fondare l’interesse a ricorrere quando sia effettiva e seria, riguardando una visuale di riconosciuto pregio, come nella specie documentato.
Nel merito, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004, affermando che la separazione tra i due procedimenti è garantita dalla differenziazione oggettiva delle valutazioni (urbanistico-edilizia e paesaggistica), non dalla diversità soggettiva dei funzionari. Ha inoltre ricordato che l’attività comunale è vincolata al parere della Soprintendenza, titolare sostanziale della tutela del paesaggio.
La motivazione dell’autorizzazione è stata ritenuta adeguata, potendo l’onere motivazionale risultare attenuato per gli aspetti già scrutinati in sede di Piano attuativo, che aveva imposto riduzioni volumetriche per salvaguardare il cono visuale. Infine, il Tribunale ha giudicato conformi le opere, atteso che gli sporti non superavano le soglie di tolleranza e che l’altezza media rientrava nei limiti di zona.
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Nota della Redazione
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