Cure all’estero: improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 597 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere deve permanere concreto e attuale fino alla decisione. Quando il provvedimento impugnato ha esaurito i propri effetti limitati nel tempo e l’annullamento non è più utile, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice non è tenuto ad accertare l’illegittimità dell’atto se la domanda risarcitoria non è stata proposta né la permanenza di un interesse risarcitorio è stata allegata, in applicazione dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. È inammissibile la domanda di accertamento “a fini conformativi” della futura attività amministrativa, estranea alla tipicità delle azioni esperibili e preclusa rispetto a poteri non ancora esercitati.

Il Fatto

La ricorrente, quale amministratore di sostegno del figlio minore affetto da grave patologia dell’apparato neuromuscolare, ha impugnato i provvedimenti con cui il Centro di riferimento regionale e la ASL hanno respinto la richiesta di autorizzazione al trasferimento per cure presso un centro di altissima specializzazione extra CEE, per un ciclo di neuro-riabilitazione di sei mesi.

Il diniego si fondava sulla disponibilità, in Italia, di un progetto riabilitativo di analoga intensità erogabile in regime di day hospital. La ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina sulle cure all’estero e la non equivalenza dei due piani terapeutici; il giudizio, dopo una prima declinatoria di giurisdizione e la rimessione da parte del Consiglio di Stato, è tornato al TAR per la decisione di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’interesse a ricorrere. I provvedimenti impugnati esauriscono la loro efficacia in un arco temporale definito, relativo a un singolo ciclo di cure, e la relativa istanza deve essere ripresentata ogni anno. Decorso quel periodo, l’annullamento non è più idoneo a soddisfare la parte, che non ha dichiarato alcun interesse risarcitorio.

Da qui la declaratoria di improcedibilità della domanda caducatoria per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio richiama il combinato disposto degli art. 30, comma 5, e dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm.: l’accertamento incidentale dell’illegittimità presuppone una domanda risarcitoria proposta o un interesse risarcitorio allegato, che nella specie mancano.

Assume rilievo il chiarimento reso in udienza dalla difesa della ricorrente: il minore non si è mai recato all’estero nel periodo considerato e non ha sostenuto le relative spese. Ne segue l’improcedibilità anche della domanda di rimborso, per sopravvenuta carenza di interesse.

Quanto alla richiesta di accertare la spettanza del bene della vita per conformare le future determinazioni dell’amministrazione, il Collegio la dichiara inammissibile. Nel processo amministrativo non è ammesso, fuori dai casi previsti dalla legge, il giudizio di mero accertamento, che comporterebbe un’indebita sostituzione del giudice all’esercizio del potere e incontra il limite dei poteri non ancora esercitati, sancito dall’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. La domanda costituisce, inoltre, mutatio libelli rispetto al ricorso introduttivo, senza contraddittorio sul punto.

Nel merito, la domanda di accertamento incidentale è comunque infondata. L’art. 3 della legge n. 595 del 1985 e il d.m. 3 novembre 1989 subordinano l’autorizzazione alle prestazioni non ottenibili tempestivamente o adeguatamente in Italia, previa valutazione tecnica del centro di riferimento. La verificazione disposta non ha fornito elementi oggettivi idonei a dimostrare la non equivalenza del trattamento italiano, avendo espresso valutazioni soggettive sulle difficoltà logistiche e su una situazione contingente; il parere del centro di riferimento ha attestato un progetto di analoga intensità a quello estero. I provvedimenti impugnati risultano pertanto legittimi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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