Accesso difensivo prevalente e ostensione limitata agli atti individuati (TAR Puglia n. 125 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accesso difensivo ex art. 24, comma 7, l. n. 241/1990 prevale sugli interessi antagonisti, essendo connesso al diritto di difesa costituzionalmente garantito. L’amministrazione detentrice e il giudice amministrativo non devono svolgere alcuna valutazione ex ante su ammissibilità, influenza o decisività dei documenti nell’eventuale giudizio. Il diritto di accesso è circoscritto ai soli atti specificamente individuati e strumentalmente necessari, escludendo richieste generiche o onnicomprensive. L’ostensione di dati sensibili è consentita con le opportune cautele, se i dati sono già nella disponibilità del richiedente. Il diniego formatosi per silentium è annullato e l’amministrazione è condannata all’esibizione.
Il Fatto
Una struttura sanitaria che eroga prestazioni riabilitative ha avanzato istanza di accesso agli atti ex art. 22 l. n. 241/1990 nei confronti dell’ASL, per tutelare i propri interessi patrimoniali in relazione al mancato pagamento di rette di ricovero. L’istanza, inviata a mezzo PEC, non ha ricevuto riscontro, determinando la formazione del diniego per silentium.
La struttura aveva già ottenuto decreto ingiuntivo dal Tribunale ordinario, opposto dall’ASL, con giudizio ancora pendente. Il ricorso al TAR è volto ad accertare l’illegittimità del silenzio e il diritto all’ostensione documentale. L’ASL ha eccepito la carenza di interesse e la genericità della richiesta, deducendo anche la necessità di tutela dei dati sensibili.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’eccezione di inammissibilità, ritenendo sussistente sia l’interesse all’accesso difensivo, sia la motivazione dell’istanza. La richiedente vanta il diritto di acquisire documenti preordinati all’esercizio della difesa in giudizio e ha illustrato la necessità di tutelare interessi patrimoniali connessi alla propria attività.
La Corte richiama l’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, affermando che l’accesso difensivo assume preponderanza rispetto a interessi antagonisti. Richiamando il precedente dell’Adunanza Plenaria n. 4/2021, chiarisce che né l’amministrazione né il giudice amministrativo possono valutare ex ante l’ammissibilità o l’influenza del documento richiesto, competenza riservata all’autorità giudiziaria investita della questione.
Quanto alla tutela dei dati sensibili, il Tribunale osserva che si tratta di dati già entrati nella disponibilità giuridica della richiedente al momento del ricovero. L’ostensione può essere consentita con opportune cautele ed eventuali omissis, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.
Sul contenuto dell’istanza, la Corte distingue tra atti specificamente individuati, per cui sussiste il diritto all’ostensione, e documentazione genericamente richiesta con formule ampie, per cui l’accesso non può essere accolto. Applicando tale criterio, dichiara il diritto all’accesso limitatamente agli atti individuati ai numeri da 1 a 5 della richiesta.
Il ricorso è accolto parzialmente e l’ASL è condannata a consentire l’accesso entro trenta giorni, oltre al pagamento delle spese di lite.
Nota della Redazione
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