Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Toscana n. 1316 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato che ha accertato il diritto alla Carta docente è fondato quando l’Amministrazione non dimostri l’avvenuta corresponsione di quanto dovuto e sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine, nomina il commissario ad acta per il caso di inerzia e condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta. La mancata costituzione dell’Amministrazione non impedisce l’accoglimento, una volta accertato il passaggio in giudicato del titolo.
Il Fatto
Il Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, con sentenza n. 821/2024 del 27 novembre 2024, aveva accertato il diritto della ricorrente a ottenere la Carta docente per l’importo di euro 500,00 annui e per gli anni scolastici indicati in sentenza, oltre a rivalutazione e interessi ai sensi dell’art. 22, 36° comma, legge n. 724/1994, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la Carta e al pagamento delle spese, attribuite al procuratore antistatario.
Il titolo era stato notificato in forma esecutiva e non era stato impugnato, divenendo definitivo come attestato dalla certificazione di passaggio in giudicato. Poiché l’Amministrazione non aveva dato esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo tutte le misure attuative, la nomina del commissario ad acta e le penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, regolarmente notiziato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. La parte resistente non ha dimostrato in giudizio la materiale corresponsione di quanto riconosciuto con la sentenza di condanna. La mancata prova del pagamento è elemento decisivo ai fini dell’ottemperanza, perché conferma la persistente inesecuzione del giudicato.
Il giudice ha escluso l’esistenza di ostacoli normativi alla corresponsione. Il titolo esecutivo era stato notificato all’organo competente alla liquidazione ed era ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni e poi modificato. Venuto meno ogni termine dilatorio, l’Amministrazione non poteva più indugiare nell’esecuzione.
Accertata la non conclusione dell’attività esecutiva, il Collegio ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo alla ricorrente la Carta docente con le modalità indicate in sentenza e con gli accessori già riconosciuti. Ha assegnato il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione per gli adempimenti esecutivi.
Per il caso di inerzia, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, o un suo sostituto, incaricato di provvedere entro i successivi 60 giorni, se del caso valendosi del pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, secondo comma, d.l. n. 669/1996.
Il ritardo maturato ha giustificato la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al pagamento effettivo, secondo l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nel testo novellato dalla legge n. 208/2015. Le spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e attribuite al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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