Credito per interessi legali accertato dal giudice civile: l’ottemperanza è ammissibile anche se la sorte capitale è stata pagata (TAR Lombardia n. 2308 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è ammissibile anche quando l’Amministrazione abbia già corrisposto la sorte capitale del credito accertato dal giudice ordinario, ove residui il pagamento degli interessi legali, che costituiscono accessorio del diritto fatto valere e sono coperti dal giudicato. L’esecuzione parziale della sentenza non determina l’inammissibilità del ricorso, ma la sua fondatezza limitatamente alla parte non eseguita. In presenza di un credito non contestato nell’an e nel quantum, all’inerzia dell’Amministrazione sul punto consegue la declaratoria di inottemperanza e l’assegnazione di un termine per provvedere. La nomina del commissario ad acta può essere, in tale contesto, differita, non ravvisandosi allo stato i presupposti per l’intervento sostitutorio.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 2023/2023 dell’8 giugno 2023, con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato a corrispondere a un docente l’importo lordo di € 1.495,04, oltre interessi legali, a titolo di retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL 2001. Il creditore, avendo notificato il titolo esecutivo all’Amministrazione in data 27 agosto 2023, proponeva ricorso per l’ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., lamentando il mancato adempimento e chiedendo la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. Il Ministero si costituiva con comparsa di mero stile, senza fornire chiarimenti sullo stato del pagamento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, rilevando la produzione di copia asseverata della sentenza da ottemperare, l’attestazione del passaggio in giudicato e l’avvenuta notifica del titolo esecutivo in data 27 agosto 2023, con conseguente rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il collegio ha dato atto che il ricorrente aveva dichiarato, nella memoria finale, l’avvenuto pagamento della somma capitale, residuando esclusivamente gli interessi legali. Il Ministero non aveva fornito alcun chiarimento sul punto, né aveva contestato l’esistenza o l’ammontare del credito accessorio. Tale silenzio ha indotto il giudice a ritenere il credito per interessi non contestato nell’an e nel quantum.
Su tali basi, il tribunale ha qualificato l’adempimento parziale come un’inottemperanza limitata agli accessori, non potendo l’esecuzione della sola sorte capitale esaurire l’obbligo nascente dal giudicato. La circostanza che residui il pagamento degli interessi legali ha pertanto giustificato l’accoglimento del ricorso limitatamente a tale voce, con assegnazione all’Amministrazione del termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per provvedere.
Quanto alla nomina del commissario ad acta, il TAR l’ha ritenuta, allo stato, non necessaria, in considerazione dell’avvenuto pagamento della parte capitale del debito che induce a soprassedere all’intervento sostitutorio. Il collegio ha infine regolato le spese secondo il principio di soccombenza, liquidandole in € 500,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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