Riconoscimento titoli esteri: Adeverinta utile ma non necessaria (TAR Lazio n. 2678 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in Romania, l’Adeverinta ministeriale è elemento utile ma non necessario del procedimento: la sua assenza non può condurre automaticamente al rigetto dell’istanza. Il Ministero è tenuto a una valutazione concreta e comparativa dell’intero compendio di titoli, certificati ed esperienze acquisiti all’estero, a prescindere dalla presenza della Adeverinta, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE. Il termine ordinatorio per la conclusione della procedura, se non rispettato, modula proporzionalmente gli oneri imposti al richiedente, in ossequio ai principi di correttezza, buona fede e soccorso istruttorio.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Romania per la classe di concorso A-08. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, dopo che una precedente sentenza della stessa Sezione aveva accertato l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione, ha concluso il procedimento con un provvedimento di rigetto.

Il diniego si fonda su un unico rilievo: tra i documenti allegati all’istanza non risulterebbe presente l’Adeverinta ministeriale, ossia l’attestazione del competente Ministero romeno recante l’indicazione della disciplina insegnabile e della fascia di età degli alunni. La ricorrente ha impugnato il provvedimento, deducendo difetto di istruttoria, omessa comparazione del percorso formativo e violazione dei principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. La domanda cautelare è stata accolta, con ordinanza non appellata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’istanza come domanda di riconoscimento di qualifiche professionali ai sensi del diritto europeo. Il Ministero applica la Direttiva 2005/36/CE e il d.lgs. n. 206/2007, espressione dei principi di libera circolazione e di proporzionalità di cui al TFUE. Tali previsioni operano anche in via analogica rispetto ai procedimenti riconducibili al TFUE, di cui la Direttiva rappresenta declinazione. Il Collegio richiama la giurisprudenza dell’Unione sulla valutazione comparativa di diplomi ed esperienze, tra cui la sentenza della Corte di giustizia UE, 8 luglio 2021, causa C-166/20.

Nel merito, il Collegio rileva come il Ministero consideri imprescindibile l’Adeverinta ministeriale senza spiegare perché le certificazioni di formazione universitaria non siano sufficienti. Al punto 3.1.4 si osserva che l’art. 13 della Direttiva richiama sia l'”attestato di competenza” sia il “titolo di formazione”: l’Adeverinta può ragionevolmente considerarsi attestato di competenza, mentre il Nivel (corso psico-pedagogico articolato in due livelli) rappresenta il titolo di formazione. Entrambi sono rilasciati da autorità competenti di uno Stato membro.

Il Collegio ribadisce quindi i principi dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18-22 del 2022: la mancanza dei documenti richiesti dall’art. 13 non è automaticamente ostativa al riconoscimento, dovendosi verificare in concreto il livello di competenza acquisito. Il Ministero deve esaminare le istanze tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, disponendo eventuali e proporzionate misure compensative. A conferma, il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa sui titoli formativi ottenuti dall’istante come autonomamente rilevanti (Cons. Stato, VII, n. 4345/2024, n. 4346/2024, n. 11237/2023).

Quanto all’art. 51 della Direttiva e all’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, il Collegio ne afferma la natura ordinatoria dei termini. Tuttavia, l’inerzia protratta dell’Amministrazione per più di un anno prima di assegnare termini perentori di un mese, unita al diniego delle istanze di proroga, non è conforme ai doveri di collaborazione, buona fede e soccorso istruttorio. Il mancato rispetto dei termini modula in conseguenza gli obblighi gravanti sul richiedente.

Da ciò consegue l’illegittimità del provvedimento, che ha rigettato l’istanza senza analizzare comparativamente i percorsi formativi e senza valutare le integrazioni documentali e l’istanza di proroga. Il ricorso è accolto e l’atto annullato, con rinnovazione della valutazione ministeriale. Le spese sono compensate per la peculiarità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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