Rigetto comunale del posto auto personalizzato e parere ASL negativo (TAR Campania n. 4792 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’assegnazione dello spazio di sosta personalizzato ai sensi dell’art. 381, comma 5, d.P.R. n. 495/1992 richiede la sussistenza della triplice condizione delle particolari condizioni di invalidità, dell’alta densità di traffico e dell’assenza di uno spazio di sosta privato accessibile. Il parere tecnico della Commissione ASL, pur avendo natura obbligatoria e non vincolante, costituisce valutazione specialistica che il Comune può recepire con motivazione implicita mediante mero richiamo, mentre la motivazione esplicita e adeguata è necessaria solo in caso di discostamento. La gravità della patologia, rilevante per i benefici di cui alla legge n. 104/1992, non coincide con la particolare condizione di invalidità influente sulla capacità deambulatoria richiesta per lo stallo personalizzato, valutabile secondo criteri oggettivi quali l’indice di Barthel – mobilità.
Il Fatto
I genitori di una minore affetta da grave sindrome geneticamente trasmessa, con ipoacusia neurosensoriale e ritardo psicomotorio, già beneficiaria dei proventi di cui alla legge n. 104/1992 e di assegno di accompagnamento, impugnavano il provvedimento con cui il Comune di Napoli aveva archiviato l’istanza di assegnazione di un posto auto personalizzato. L’Amministrazione comunale aveva recepito il parere negativo espresso dalla Commissione ASL, la quale — applicando i criteri dell’Intesa sottoscritta con l’ASL Napoli 1 Centro — aveva attribuito alla minore un punteggio di 35, inferiore alla soglia minima prevista per la concessione dello stallo.
I ricorrenti articolavano plurimi motivi di censura, contestando la mancata comunicazione del preavviso di rigetto, il difetto di motivazione del provvedimento comunale, il difetto di istruttoria, la competenza del dirigente e la legittimità dei criteri di valutazione adottati dall’ASL, ritenuti irragionevoli e produttivi di disparità di trattamento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, evidenziando come l’art. 381, comma 5, d.P.R. n. 495/1992 subordini l’assegnazione dello stallo personalizzato al ricorrere di “particolari condizioni di invalidità”, concetto distinto e più rigoroso rispetto al mero riconoscimento dell’handicap previsto dalla legge n. 104/1992. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la norma richiede una triplice condizione: particolari condizioni di invalidità, alta densità di traffico e assenza di spazio di sosta privato accessibile.
Quanto alle censure procedurali, il Tribunale ha ritenuto infondato il motivo concernente la mancata valutazione autonoma del parere della Commissione ASL e l’omesso preavviso di rigetto. Il richiamo al parere tecnico specialistico reso da un’apposita Commissione, cui il Comune ha aderito, può integrare una motivazione implicita del diniego, mentre la motivazione rafforzata si rende necessaria solo nell’ipotesi in cui l’Amministrazione intenda discostarsi dalle risultanze tecniche. In ogni caso, la valutazione negativa della Commissione era stata comunicata ai ricorrenti prima dell’adozione del provvedimento comunale di recepimento, con conseguente integrità delle garanzie partecipative.
Con riferimento al merito della valutazione, il Collegio ha valorizzato l’esito della verificazione disposta in corso di giudizio, che ha confermato il punteggio di 35 attribuito alla minore e la sua classificazione nella prima classe di difficoltà deambulatoria, quale persona autonoma nella deambulazione. Il verificatore ha inoltre chiarito che il riconoscimento dell’invalidità ai sensi della legge n. 104/1992 non può assumere valenza automatica ai fini della concessione dello stallo personalizzato, essendo tale valutazione regolata da criteri specifici e diversi, incentrati sulle ripercussioni delle patologie sulla funzione deambulatoria.
Infine, il Tribunale ha escluso la irragionevolezza dei criteri di valutazione adottati dall’ASL, osservando come l’attribuzione di un punteggio basato su parametri oggettivi che correlano gli effetti delle patologie alla deambulazione sia coerente con la regolamentazione di una risorsa scarsa quale lo spazio nelle zone ad alta densità abitativa. La gravità della patologia, già valorizzata dalla legge n. 104/1992 per la concessione del contrassegno di circolazione e sosta in deroga, non è di per sé sufficiente per l’attribuzione dell’ulteriore beneficio dello stallo personalizzato, che richiede una specifica e oggettiva compromissione della capacità deambulatoria.
Nota della Redazione
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