Abbattimento totale legittimo per recidiva brucellosi bufalina e carenze biosicurezza (TAR Campania n. 4783 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di abbattimento totale dei capi infetti da brucellosi, adottato ai sensi del D.M. 2 maggio 2024, non ha natura sanzionatoria ma costituisce misura di polizia veterinaria finalizzata alla eradicazione della malattia. La sua legittimità prescinde dall’accertamento di specifiche violazioni, come il divieto di fecondazione in allevamenti infetti ex art. 13 d.lgs. n. 136/2022, e discende dalla ricorrenza dei presupposti oggettivi indicati nell’Allegato I del decreto, tra cui la persistenza del focolaio, la reiterazione di esiti positivi nel tempo, l’isolamento dell’agente patogeno in ambito aziendale, l’evidente circolazione intra-aziendale dell’infezione, le carenze di biosicurezza e il rischio di diffusione verso altre aziende. La circostanza che i criteri siano alternativi (elevata percentuale di positivi “o” recidiva) rende sufficiente anche la sola presenza di focolai reiterati, come nel caso di allevamento già sottoposto a precedente stamping out.
Il Fatto
Una società agricola operante in provincia di Caserta, titolare di un allevamento bufalino con 161 capi, impugnava i provvedimenti con cui la ASL aveva disposto l’isolamento e l’abbattimento dei capi infetti da brucellosi e, da ultimo, l’abbattimento totale dell’intera mandria (c.d. stamping out), sulla base del parere favorevole della Regione Campania e della situazione epidemiologica.
La ricorrente deduceva che l’ordine di abbattimento si fonderebbe esclusivamente sull’asserita violazione del divieto di fecondazione in allevamenti infetti, contestando che alcune bufale inviate al macello fossero risultate gravide; riteneva pertanto la misura sproporzionata, evidenziando la progressiva diminuzione dei casi di positività e lamentando un presunto “accanimento” dell’amministrazione. La domanda cautelare, respinta in primo grado, era stata riformata dal Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha innanzitutto dichiarato l’irrilevanza delle precedenti controversie tra le parti, precisando che il giudizio verte esclusivamente sulla legittimità degli atti impugnati. Ha inoltre disposto l’estromissione dal fascicolo processuale della documentazione tardivamente depositata dalla ASL e delle note di udienza della ricorrente, per violazione dei termini di cui all’art. 73 c.p.a..
Nel merito, il Collegio ha escluso che il provvedimento di stamping out abbia natura sanzionatoria, configurandosi piuttosto come misura di polizia veterinaria fondata sui presupposti previsti dal D.M. 2 maggio 2024. La contestazione relativa alla gravidanza di quattro capi inviati al macello costituisce, secondo il TAR, soltanto uno dei sintomi delle gravi carenze strutturali e gestionali emerse in sede di controlli, e non l’unica ragione del provvedimento.
Richiamando il parere regionale e quello dell’Osservatorio Epidemiologico, la sentenza ha evidenziato la presenza di focolai reiterati negli anni 2019-2025, l’isolamento di brucella spp. da organi e tamponi vaginali, la circolazione intra-aziendale dell’infezione con trasmissione verticale, le incongruenze anagrafiche nella tracciabilità e la collocazione dell’azienda in area ad alta pressione epidemiologica.
Quanto al requisito della recidiva, il TAR ha valorizzato il dato letterale della norma che configura l’elevata percentuale di positivi e la recidiva come criteri alternativi, essendo sufficiente la sola reiterazione dei focolai. La presenza continua di capi infetti dal 2019, con picchi di positività documentati mese per mese, integrava pertanto la fattispecie. Il Collegio ha infine rilevato che la ricorrente non aveva dimostrato che l’allevamento fosse indenne dall’infezione, nemmeno dopo l’adozione del provvedimento, essendo stati riscontrati ulteriori casi di positività nelle more del giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.