Revoca del nulla osta illegittima se il lavoratore ha altro datore (TAR Campania n. 2775 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di buona fede del cittadino straniero e di avvenuta assunzione dello stesso, in costanza di nulla osta efficace, da parte di altro datore di lavoro, si determina una condizione soggettiva meritevole di tutela. L’amministrazione non può revocare il nulla osta in modo automatico e meccanicistico, dovendo operare un bilanciamento di interessi che valorizzi il positivo inserimento del lavoratore nella vita economica e sociale. Le mancanze del datore di lavoro originario non sono addebitabili al lavoratore. Il provvedimento di revoca è pertanto illegittimo per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, aveva ottenuto il nulla osta all’ingresso e il visto, ed era entrato regolarmente in Italia. Giunto sul territorio nazionale, si attivava per segnalare la propria presenza e chiedeva allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Napoli la fissazione di un appuntamento per la stipula del contratto di soggiorno.

All’appuntamento del 03.03.2025 il lavoratore depositava la documentazione in suo possesso, ma il datore di lavoro non si presentava. La Prefettura trasmetteva quindi il preavviso di revoca. Con memoria del 10.03.2025 il ricorrente rappresentava la disponibilità al subentro di un nuovo datore di lavoro; medio tempore veniva formalmente assunto da una società, circostanza documentata con comunicazione Unilav e buste paga e segnalata con memoria del 09.05.2025. Ciò nonostante, il 28.05.2025 la Prefettura adottava il provvedimento di revoca. Il ricorrente impugnava l’atto deducendo violazione delle garanzie partecipative, dell’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998 e della circolare n. 3836 del 2007, oltre a difetto di istruttoria, motivazione ed eccesso di potere.

La Motivazione della Corte

Il collegio accoglie il ricorso richiamando la giurisprudenza dello stesso TAR, secondo cui, in presenza di buona fede del lavoratore straniero e di avvenuta assunzione, in costanza di nulla osta efficace, da parte di altro datore di lavoro, si configura una particolare condizione soggettiva meritevole di tutela.

Il punto centrale è che le mancanze del datore di lavoro originario, resosi irreperibile e non presentatosi all’appuntamento, non possono essere addebitate al lavoratore. Deve invece valorizzarsi il positivo inserimento del cittadino straniero nella vita economica e sociale del Paese.

Il giudice amministrativo censura l’operato dell’amministrazione per non aver realizzato il bilanciamento di interessi che la giurisprudenza, anche della Sezione, ritiene doveroso in fattispecie analoghe. L’applicazione automatica e meccanicistica della sanzione della revoca è illegittima: l’amministrazione avrebbe dovuto considerare che il ricorrente, nelle more, aveva reperito un nuovo rapporto di lavoro, documentato anche in sede procedimentale.

La conseguenza indicata dal collegio è che l’amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di consentire la permanenza del lavoratore in Italia mediante il rilascio del permesso di soggiorno alla luce del nuovo rapporto di lavoro documentato. Su queste basi il provvedimento impugnato viene annullato. Le peculiari connotazioni della controversia inducono il collegio a compensare le spese di lite.

Il Tribunale ha in precedenza accolto l’istanza cautelare con ordinanza n. 2188 del 2025, a conferma della sussistenza dei presupposti di fondatezza già in fase sommaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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