Risarcimento del danno da mancata contrattualizzazione di struttura accreditata e termine di decadenza (TAR Molise n. 135 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di risarcimento del danno da ritardo, l’azione risarcitoria proposta ai sensi dell’art. 30, comma 4, cod. proc. amm. è tardiva con riferimento al periodo in cui l’interessato non abbia tempestivamente impugnato i dinieghi di contrattualizzazione o non abbia agito avverso il silenzio-inadempimento. La pretesa è invece tempestiva per il periodo successivo ai provvedimenti di diniego impugnati con successo, purché l’azione sia proposta entro il termine di decadenza. Nel merito, la mancata contrattualizzazione di una struttura sanitaria accreditata, perpetuata mediante la proroga degli accordi con gli operatori storici, integra gli estremi del danno ingiusto e della colpa dell’amministrazione, quale conseguenza della violazione di un vincolo conformativo derivante da giudicato. La liquidazione del danno non può basarsi sulla piena utilizzazione delle attrezzature, ma deve essere ancorata alla produttività e redditività media delle imprese comparabili, con applicazione dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm.
Il Fatto
Una struttura sanitaria accreditata dal 2011 per attività di medicina fisica e riabilitativa in regime ambulatoriale richiedeva da anni alla Regione e all’azienda sanitaria locale di essere ammessa agli accordi contrattuali con assegnazione di un budget. I dinieghi si succedevano con motivazioni legate alla proroga dei contratti con le strutture già convenzionate e alla mancata determinazione dei tetti di spesa. Impugnati i dinieghi del 2019 e del 2020, la struttura otteneva l’annullamento con sentenza del TAR, confermata dal Consiglio di Stato, che affermava l’illegittimità della proroga sistematica degli accordi con gli operatori storici, in quanto barriera all’ingresso per le strutture neo-accreditate. Nonostante le diffide, l’amministrazione non procedeva alla contrattualizzazione, così la struttura proponeva domanda risarcitoria per il danno subito dal 2012 all’attualità.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha innanzitutto verificato la tempestività dell’azione risarcitoria. Per il periodo antecedente al 2019, la domanda è stata dichiarata tardiva: la struttura non aveva impugnato i dinieghi del 2017 e 2018, né aveva agito contro il silenzio serbato sulle istanze precedenti, così maturando la decadenza di cui all’art. 30, comma 4, cod. proc. amm. L’azione è invece risultata tempestiva per il periodo successivo, in quanto i provvedimenti di diniego del 2019 erano stati validamente impugnati e la sentenza di annullamento era passata in giudicato nel 2021.
Nel merito, il Collegio ha accertato la sussistenza di tutti gli elementi della responsabilità. Il danno ingiusto discende dalla mancata contrattualizzazione, nonostante il giudicato avesse riconosciuto l’obbligo dell’amministrazione di consentire l’accesso di nuove strutture, ridimensionando il budget degli operatori storici. La colpa è stata presunta, in quanto il comportamento inerte è seguito alla violazione di un vincolo conformativo chiaro e cogente, con onere dell’amministrazione di provare l’errore scusabile. Il nesso causale è stato individuato nel rapporto diretto tra l’inerzia e la perdita degli introiti derivanti dall’erogazione delle prestazioni.
Quanto alla quantificazione, il Tribunale ha respinto il criterio proposto dalla ricorrente, basato sulla massima utilizzazione delle attrezzature e sulla piena redditività giornaliera, ritenendolo irragionevole e non conforme al criterio di regolarità causale di cui all’art. 1223 cod. civ. In applicazione dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., il giudice ha fissato i criteri per la determinazione del danno, ancorandolo alla produttività e redditività media delle imprese contrattualizzate operanti nel medesimo settore e con dimensioni analoghe, demandando alle amministrazioni la formulazione di un’offerta entro quattro mesi.
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Nota della Redazione
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